Art. 428.
(Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere).
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi
essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio
all'autore.
L'annullamento dei contratti non puo' essere pronunziato se non
quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla
persona incapace d'intendere o di volere o per la qualita' del
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
l'atto o il contratto e' stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.