Art. 428. Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici 1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. 2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. 4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.