Art. 43. Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori 1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"; c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Nota all'art. 43: - Il testo vigente dell'art. 498 del codice penale, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 498 (Usurpazione di titoli o di onori). - Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e ricbiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'art. 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".