Art. 43.
        Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema
                 di usurpazione di titoli e di onori

    1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con la multa da lire
duecentomila  a  due  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
      c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  le  violazioni  di  cui  al presente articolo si applica la
sanzione    amministrativa   accessoria   della   pubblicazione   del
provvedimento  che  accerta  la violazione con le modalita' stabilite
dall'articolo  36  e  non  e'  ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
 
          Nota all'art. 43:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 498 del codice penale,
          come  modificato  dal  presente  decreto legislativo, e' il
          seguente:
              "Art.  498  (Usurpazione  di  titoli  o  di  onori).  -
          Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni
          distintivi  di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo
          politico,  amministrativo  o  giudiziario,  ovvero  di  una
          professione   per   la   quale  e  ricbiesta  una  speciale
          abilitazione  dello  Stato,  ovvero indossa abusivamente in
          pubblico  l'abito  ecclesiastico, e' punito con la sanzione
          amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
          ottocentomila.
              Alla  stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o
          gradi  accademici,  titoli,  decorazioni  o altre pubbliche
          insegne  onorifiche,  ovvero  qualita'  inerenti  ad alcuno
          degli   uffici,  impieghi  o  professioni,  indicati  nella
          disposizione precedente.
              Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo si
          applica   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          pubblicazione  del  provvedimento che accerta la violazione
          con le modalita' stabilite dall'art. 36 e non e' ammesso il
          pagamento  in  misura  ridotta  previsto dall'art. 16 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.".