Articolo 43
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998; Art.44  comma  7  del  d.lgs  n.80  del  1998,  come modificato
           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva nazionale le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
   2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo
comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
   3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti  collettivi  verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area
contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel
medesimo ambito.
   4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione  collettiva  per  la
stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
   5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione collettiva
integrativa  sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma
3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  42,  comma  7,  per  gli  organismi  di rappresentanza
unitaria del personale.
   6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le confederazioni
sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
   7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati
relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite
convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
   8.  Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali
controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
   9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
   10.   Il  comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
   11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
   12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
   13.  Ai  sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,
spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le
organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al
presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano
anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di
Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
 
             Nota all'art. 43:
                 -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5,  supplemento  ordinario,
          dell'8 gennaio  1997, reca "Tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".