Art. 43.
                       Notificazioni all'ente

  1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
  2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al  legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
  3.  Se  l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di  cui  all'articolo  39  o  in  altro atto comunicato all'autorita'
giudiziaria,  le  notificazioni  sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale.
  4.  Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora  le  ricerche  non  diano  esito  positivo,  il  giudice,  su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
 
          Nota all'art. 43:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 154 e 161 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  154  (Notificazioni  alla  persona  offesa, alla
          parte  civile,  al  responsabile  civile  e  al  civilmente
          obbligato  per  la  pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni
          alla  persona  offesa  dal  reato  sono  eseguite  a  norma
          dell'art.  157,  commi  1,  2,  3,  4 e 8. Se sono ignoti i
          luoghi  ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante
          deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli
          atti  notizia  precisa  del  luogo di residenza o di dimora
          all'estero,   la   persona   offesa  e'  invitata  mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  a  dichiarare o
          eleggere  domicilio  nel  territorio  dello  Stato.  Se nel
          termine  di venti giorni dalla ricezione della raccomandata
          non  viene  effettuata  la  dichiarazione  o  l'elezione di
          domicilio  ovvero  se  la stessa e' insufficiente o risulta
          inidonea,  la  notificazione  e' eseguita mediante deposito
          dell'atto nella cancelleria.
              2.   La   notificazione   della   prima   citazione  al
          responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria e' eseguita con le forme stabilite per
          la prima notificazione all'imputato non detenuto.
              3.  Se  si  tratta  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          persone   giuridiche   o  di  enti  privi  di  personalita'
          giuridica,  le  notificazioni  sono  eseguite  nelle  forme
          stabilite per il processo civile.
              4.  Le notificazioni alla parte civile, al responsabile
          civile  e  alla  persona  civilmente  obbligata per la pena
          pecuniaria  costituiti  in  giudizio sono eseguite presso i
          difensori.  Il  responsabile civile e la persona civilmente
          obbligata  per  la pena pecuniaria, se non sono costituiti,
          devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
          in  cui  si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del
          giudice  competente.  In  mancanza  di tale dichiarazione o
          elezione  o  se  la  stessa e' insufficiente o inidonea, le
          notificazioni   sono   eseguite   mediante  deposito  nella
          cancelleria.".
              "Art.  161  (Domicilio dichiarato, eletto o determinato
          per  le  notificazioni).  -  1.  Il  giudice,  il  pubblico
          ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
          con  l'intervento  della persona sottoposta alle indagini o
          dell'imputato  non  detenuto  ne'  internato, lo invitano a
          dichiarare  uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1,
          ovvero   a   eleggere   domicilio   per  le  notificazioni,
          avvertendolo  che, nella sua qualita' di persona sottoposta
          alle  indagini  o  di  imputato, ha l'obbligo di comunicare
          ogni  mutamento  del domicilio dichiarato o eletto e che in
          mancanza  di  tale  comunicazione  o nel caso di rifiuto di
          dichiarare  o eleggere domicilio, le notificazioni verranno
          eseguite    mediante    consegna    al   difensore.   Della
          dichiarazione  o  della  elezione  di domicilio, ovvero del
          rifiuto di compierla, e' fatta menzione nel verbale.
              2.  Fuori  del  caso  previsto  dal comma 1, l'invito a
          dichiarare   o   eleggere   domicilio   e'   formulato  con
          l'informazione  di  garanzia o con il primo atto notificato
          per  disposizione dell'autorita' giudiziaria. L'imputato e'
          avvertito  che deve comunicare ogni mutamento del domicilio
          dichiarato   o  eletto  e  che  in  caso  di  mancanza,  di
          insufficienza  o di inidoneita' della dichiarazione o della
          elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel
          luogo in cui l'atto e' stato notificato.
              3.  L'imputato  detenuto che deve essere scarcerato per
          causa  diversa  dal proscioglimento definitivo e l'imputato
          che  deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di
          misure  di sicurezza, all'atto della scarcerazione, o della
          dimissione   ha   l'obbligo  di  fare  la  dichiarazione  o
          l'elezione  di  domicilio  con  atto ricevuto a verbale dal
          direttore  dell'istituto.  Questi  lo  avverte  a norma del
          comma  1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito
          registro    e    trasmette    immediatamente   il   verbale
          all'autorita'   che  ha  disposto  la  scarcerazione  o  la
          dimissione.
              4.  Se  la  notificazione  nel  domicilio determinato a
          norma  del  comma  2  diviene impossibile, le notificazioni
          sono  eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso
          modo  si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3,
          la  dichiarazione  o l'elezione di domicilio mancano o sono
          insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per
          caso  fortuito  o  forza maggiore,  l'imputato non e' stato
          nella  condizione  di  comunicare  il  mutamento  del luogo
          dichiarato  o  eletto,  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 157 e 159.".