ART. 43
         (procedure di via in sede regionale o provinciale)

   1.  Ferme  restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano disciplinano con proprie leggi e
regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei
progetti di cui all'articolo 42, comma 1.
   2.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  discipline  regionali  e
provinciali  di  cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni
di cui alla parte seconda del presente decreto.
   3.  Nel  disciplinare  i  contenuti  e la procedura di valutazione
d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano comunque che siano individuati:
    a)  l'autorita'  competente  in materia di valutazione di impatto
ambientale;
    b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
    c)   le  eventuali  deleghe  agli  enti  locali  per  particolari
tipologie progettuali;
    d)  le  eventuali  modalita',  ulteriori  o  in deroga rispetto a
quelle  indicate  nella  parte  seconda  del  presente  decreto,  per
l'informazione e la consultazione del pubblico;
    e) le modalita' di realizzazione o adeguamento delle cartografie,
degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio
degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
    f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le province
ed i comuni interessati dal progetto.
   4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
possono  individuare  appropriate  forme  di  pubblicita',  ulteriori
rispetto  a  quelle  previste nel regolamento di cui all'articolo 28,
comma 2, lettera b).
   5. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 42
siano  ravvisate  situazioni  contrastanti  con  il giudizio espresso
sulla  compatibilita'  ambientale  del progetto, oppure comportamenti
contrastanti  con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da
compromettere   fondamentali   esigenze  di  equilibrio  ecologico  e
ambientale,  l'autorita' competente, esperite le opportune verifiche,
ordina  la  sospensione  dei  lavori  e  impartisce  le  prescrizioni
necessarie   al   ripristino   delle   condizioni  di  compatibilita'
ambientale dei lavori medesimi.