Art. 43. Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento 1. Il Ministero della salute esamina tutte le domande di modifica dell'AIC rilasciate secondo le disposizioni del presente capo e presentate dal titolare delle stesse. Il titolare di un'AIC, rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, che chieda di apportare modifiche all'autorizzazione stessa, deve sottoporre la domanda anche agli altri Stati membri che hanno autorizzato il medicinale. 2. Ove il Ministero della salute ritenga necessario, per la tutela della salute umana o degli animali o dell'ambiente, modificare le condizioni di un'AIC rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, o sospendere o revocare l'autorizzazione, ne informa immediatamente l'Agenzia. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 40, in casi eccezionali, quando e' indispensabile un provvedimento urgente a tutela della salute umana o degli animali o dell'ambiente, e fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva, il Ministero della salute puo' sospendere l'immissione in commercio e l'uso del medicinale veterinario interessato. La decisione adottata e' comunicata alla Commissione e agli Stati membri, non oltre il giorno feriale successivo alla sua adozione.