Art. 43.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo   riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e  delle  province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere  sostitutivo  dello  Stato  e  con carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva  oggetto  del presente decreto legislativo, nelle regioni e
nelle  province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa  di  attuazione  regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia  dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi
restando  i  principi  fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Turco, Ministro della salute
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella