Art. 43.
                           Accantonamenti

      1.  Le  quote  che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai
  sensi  dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.
  296,  sono  mantenute  in bilancio nel conto dei residui per essere
  utilizzate nell'esercizio successivo.