Art. 43.
                 (Norme urgenti per la funzionalita'
                    dell'Avvocatura dello Stato)

  1.  All'articolo  21,  secondo comma, del testo unico delle leggi e
delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  la  parola:  "otto" e'
sostituita  dalla  seguente: "sette" e la parola: "due" e' sostituita
dalla seguente: "tre".
  2.  All'articolo  21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le  proporzioni  previste  dal  secondo  comma  e  le modalita' di
ripartizione  delle  competenze  in caso di trasferimento da una sede
all'altra  possono  essere  modificate con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'Avvocato generale dello
Stato,  sentito  il  Consiglio  degli  avvocati  e  procuratori dello
Stato".
  3.  E'  istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo  dei  proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo
e' attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma
9,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento
del  Fondo  e  la  ripartizione  delle  somme ad esso attribuite sono
disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato.
  4.  E'  istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Al Fondo e' attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di
segretario  di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Al Fondo e'
attribuita,  altresi',  una  quota  delle  competenze  spettanti agli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato  ai sensi dell'articolo 21 del
citato  testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
pari  alla  voce  di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di
cui  al  capitolo  I  allegato  al  regolamento di cui al decreto del
Ministro  della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del
Fondo   e  la  ripartizione  delle  somme  ad  esso  attribuite  sono
disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su   proposta   dell'Avvocato   generale   dello  Stato,  sentite  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale  del  personale amministrativo. La ripartizione delle somme
deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a
criteri  di  merito  ed  efficienza  e  subordinata  alla presenza in
servizio.
 
          Note all'art. 43:
             -  Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
          ottobre  1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e
          delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza e difesa in
          giudizio  dello  Stato  e  sull'ordinamento dell'Avvocatura
          dello Stato), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  21.  -  L'avvocatura  generale  dello  Stato e le
          avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
          trattati  curano la esazione delle competenze di avvocato e
          di  procuratore nei confronti delle controparti quando tali
          competenze  siano  poste  a carico delle controparti stesse
          per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
             Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo
          II  della  legge  25  novembre  1971, numero 1041, tutte le
          somme  di  cui  al  precedente  comma  e successivi vengono
          ripartite  per  sette decimi tra gli avvocati e procuratori
          di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
          tre  decimi  in  misura  uguale  fra  tutti  gli avvocati e
          procuratori  dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
          i  titoli,  in  base ai quali le somme sono state riscosse,
          siano  divenuti  irrevocabili: le sentenze per passaggio in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione.
             Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole
          alle  Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata
          compensazione   di   spese   in   cause   nelle   quali  le
          Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta  dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
          modalita'   stabilite   dal  regolamento,  la  meta'  delle
          competenze  di  avvocato  e di procuratore che si sarebbero
          liquidate   nei   confronti   del  soccombente.  Quando  la
          compensazione  delle  spese  sia  parziale,  oltre la quota
          degli  onorari  riscossa in confronto del soccombente sara'
          corrisposta  dall'Erario la meta' della quota di competenze
          di   avvocato   e  di  procuratore  sulla  quale  cadde  la
          compensazione.
             Le   competenze   di   cui   al  precedente  comma  sono
          corrisposte  in base a liquidazione dell'avvocato generale,
          predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
             Le  disposizioni  del presente articolo sono applicabili
          anche  per  i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
          la  rappresentanza  e la difesa delle regioni e di tutte le
          altre  amministrazioni  pubbliche  non statali e degli enti
          pubblici.
             E'  applicabile il primo comma del presente articolo per
          i  giudizi  nei  quali  l'Avvocatura  dello Stato assuma la
          rappresentanza  e la difesa degli impiegati ed agenti delle
          amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni e di tutte le
          altre  amministrazioni  pubbliche  non statali e degli enti
          pubblici.
             Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita'
          di  ripartizione  delle competenze in caso di trasferimento
          da una sede all'altra possono essere modificate con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta
          dell'Avvocato  generale  dello  Stato, sentito il Consiglio
          degli avvocati e procuratori dello Stato.».
             -  Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 61 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
          pubblico  per l'attivita' di componente o di segretario del
          collegio  arbitrale  e'  versato  direttamente  ad apposito
          capitolo  del  bilancio dello Stato; il predetto importo e'
          riassegnato    al   fondo   di   amministrazione   per   il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi  di  autogoverno  del  personale  di  magistratura e
          dell'Avvocatura  dello  Stato  ove  esistenti;  la medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico  per  i  collaudi  svolti in relazione a contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui  al  presente comma si applicano anche ai corrispettivi
          non  ancora  riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
          ai  collaudi  in corso alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 14 della tariffa di cui
          al Capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del
          Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento
          recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale
          forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri
          per  la  determinazione  degli onorari, dei diritti e delle
          indennita'  spettanti  agli  avvocati  per  le  prestazioni
          giudiziali,  in  materia  civile,  penale,  amministrativa,
          tributaria e stragiudiziale):
             «Art.  14 (Rimborso spese generali). - 1. All'Avvocato e
          al  praticante  autorizzato  al  patrocinio  e'  dovuto  un
          rimborso  forfettario  delle  spese generali in ragione del
          12,5%  sull'importo  degli onorari e dei diritti ripetibile
          dal soccombente.».