Art. 43 
                      (Zone a burocrazia zero) 
 
  1.  Possono  essere  istituite  nel  Meridione  d'Italia   zone   a
burocrazia zero. 
  2. Nelle zone di  cui  al  comma  1  istituite,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' e dell'art. 118  della  Costituzione,  in
aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  le  nuove  iniziative
produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi: 
    a) nei riguardi delle predette nuove iniziative  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi  di  qualsiasi  natura  ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione  per  quelli  di
natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da  un  Commissario
di  Governo  che  vi  provvede,  ove  occorrente,   previe   apposite
conferenze di servizi ai  sensi  della  legge  n.  241  del  1990;  i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro
positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se
un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine.  Per  i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,  fatta  eccezione  per
quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li  promuovono  e
li istruiscono trasmettono al Commissario di  Governo,  i  dati  e  i
documenti  occorrenti  per  l'adozione  dei  relativi   provvedimenti
conclusivi; 
    b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
con una delle zone franche urbane  individuate  dalla  delibera  CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio  2009,  nonche'  in  quella
dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13
maggio 2010, le risorse previste per  tali  zone  franche  urbane  ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente  per  la
concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero; 
    c) nella realizzazione ed attuazione  dei  piani  di  presidio  e
sicurezza  del  territorio,  le  Prefetture-Uffici  territoriali   di
governo assicurano assoluta priorita'  alle  iniziative  da  assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.