Art. 43. 
 
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis  e  222,modifica  dell'articolo
223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del  decreto  legislativo  n.
 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida) 
 
  1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso  almeno  un
anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dopo  che  siano  trascorsi
almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Fino
alla data di entrata in vigore  della  disciplina  applicativa  delle
disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti  ai  quali  e'  stata
revocata  la  patente  non  possono  conseguire  il  certificato   di
idoneita' per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali
veicoli»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-ter. Quando la revoca della  patente  di  guida  e'  disposta  a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non
e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre  anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato. 
  3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che  consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma  2,
lettere b) e c), 
  e  187,  costituisce  giusta  causa  di  licenziamento   ai   sensi
dell'articolo 2119 del codice civile». 
  2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'  disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da  cui  discende
e'  commessa  da  un   conducente   di   ciclomotore,   le   sanzioni
amministrative si applicano al certificato di  idoneita'  alla  guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla
patente posseduta ai  sensi  dell'articolo  116,  comma  1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In  caso  di
circolazione  durante  il  periodo  di  applicazione  delle  sanzioni
accessorie si  applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni  dell'
articolo 126-bis»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole: «di cui al  terzo  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo». 
  4. L'articolo 223 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 223. - (Ritiro della  patente  di  guida  in  conseguenza  di
ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista
la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della
revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore  della
violazione  ritira  immediatamente  la  patente   e   la   trasmette,
unitamente al  rapporto,  entro  dieci  giorni,  tramite  il  proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli  atti,
dispone la sospensione provvisoria della validita' della  patente  di
guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per  i  fini
di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  e'  comunicato  all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La
trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto
e  del  verbale  di  contestazione,  e'  effettuata   dall'agente   o
dall'organo  che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.   Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di un'evidente  responsabilita',  la  sospensione  provvisoria  della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. 
  3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice
di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e  2  del  presente
articolo. 
  4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai  sensi
dell'articolo 205». 
  5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'
abrogato. 
  6. Le  disposizioni  degli  articoli  219  e  219-bis  del  decreto
legislativo n.  285  del  1992,  modificate,  rispettivamente,  dalla
lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente  articolo,  entrano
in vigore il giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
          Note all'articolo 43 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  219  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            « 219. Revoca della patente di guida. 
            1. Quando, ai sensi del presente codice, e'  prevista  la
          revoca della patente di guida, il provvedimento  e'  emesso
          dal competente ufficio del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e  dal
          prefetto del luogo  della  commessa  violazione  quando  la
          stessa   revoca   costituisce    sanzione    amministrativa
          accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120,  comma
          1. 
            2. Nell'ipotesi che la revoca della  patente  costituisca
          sanzione accessoria  l'organo,  l'ufficio  o  comando,  che
          accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
          legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne  da'
          comunicazione  al  prefetto  del   luogo   della   commessa
          violazione. Questi, previo  accertamento  delle  condizioni
          predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
          della patente alla prefettura, anche  tramite  l'organo  di
          Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza  si  da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri. 
            3. Il provvedimento di revoca della patente previsto  dal
          presente  articolo  nonche'  quello   disposto   ai   sensi
          dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti  la
          perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
          fisici prescritti, e' atto definitivo. 
            3-bis.  L'interessato  non  puo'  conseguire  una   nuova
          patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
          momento in cui e' divenuto definitivo il  provvedimento  di
          cui al comma 2. Fino alla data di entrata in  vigore  della
          disciplina applicativa delle disposizioni  della  direttiva
          2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20
          dicembre 2006, i soggetti ai quali  e'  stata  revocata  la
          patente non possono conseguire il certificato di  idoneita'
          per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali
          veicoli. 
            3-ter.  Quando  la  revoca  della  patente  di  guida  e'
          disposta a seguito delle violazioni di  cui  agli  articoli
          186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire  una  nuova
          patente di guida prima di tre anni a decorrere  dalla  data
          di accertamento del reato» 
            3-quater. La revoca della patente di  guida  ad  uno  dei
          conducenti di cui all'articolo 186-bis,  comma  1,  lettere
          b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati
          di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e  187,
          costituisce  giusta  causa  di   licenziamento   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile.» 
            - Si riporta il testo dell'articolo 219-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            « 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca  del  certificato
          di idoneita' alla guida. 
            1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,  e'
          disposta la sanzione amministrativa accessoria del  ritiro,
          della sospensione o della revoca della patente di  guida  e
          la violazione da cui discende e' commessa da un  conducente
          di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano  al
          certificato di idoneita'  alla  guida  posseduto  ai  sensi
          dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente
          posseduta ai sensi dell'articolo  116,  comma  1-quinquies,
          secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In
          caso di circolazione durante  il  periodo  di  applicazione
          delle  sanzioni  accessorie  si   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui agli articoli  216,  218  e  219.  Si
          applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis. 
            2. (abrogato). 
            3. Quando il conducente  e'  minorenne  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2» 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  222  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            «     222.     Sanzioni     amministrative     accessorie
          all'accertamento di reati. 
            1. Qualora da  una  violazione  delle  norme  di  cui  al
          presente codice derivino danni  alle  persone,  il  giudice
          applica  con  la   sentenza   di   condanna   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie  previste,  nonche'  le  sanzioni
          amministrative accessorie della sospensione o della  revoca
          della patente. 
            2. Quando dal fatto derivi una lesione personale  colposa
          la sospensione della patente e' da quindici  giorni  a  tre
          mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
          grave o gravissima la sospensione della patente e'  fino  a
          due anni. Nel caso di omicidio colposo  la  sospensione  e'
          fino a quattro anni. Se il fatto di cui  al  secondo  o  al
          terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di  ebbrezza
          alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,  lettera  c),
          ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
          o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
          accessoria della revoca della patente. 
            2-bis.  La  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente fino a quattro anni e'  diminuita
          fino a un terzo nel caso  di  applicazione  della  pena  ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale. 
            3. Il giudice puo' applicare la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva reiterata specifica verificatasi entro il  periodo
          di cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della  condanna
          definitiva per la prima violazione. » 
            - Si riporta il testo dell'articolo  648  del  codice  di
          procedura penale 
            648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali. 
            1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in  giudizio
          contro le quali non e' ammessa impugnazione  diversa  dalla
          revisione. 
            2.  Se  l'impugnazione  e'  ammessa,   la   sentenza   e'
          irrevocabile quando e' inutilmente decorso il  termine  per
          proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
          inammissibile. Se vi e' stato ricorso  per  cassazione,  la
          sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui  e'  pronunciata
          l'ordinanza o la  sentenza  che  dichiara  inammissibile  o
          rigetta il ricorso. 
            3. Il decreto penale di condanna e'  irrevocabile  quando
          e' inutilmente decorso il termine per proporre  opposizione
          o  quello  per  impugnare  l'ordinanza  che   la   dichiara
          inammissibile.