Art. 43.

  (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo
         delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

  1.  Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere
dal  1°  gennaio  2010,  gli  atti  e  i  provvedimenti relativi alle
modificazioni  dello  stato  di  fatto  e  di  diritto,  compresa  la
cessazione  delle  imprese individuali e di tutti i soggetti comunque
iscritti   all'albo   delle   imprese  artigiane,  sono  inopponibili
all'INPS,  decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti,
e  sentite  le  commissioni  provinciali dell'artigianato e gli altri
organi  o  enti  competenti  le  cui potesta' restano comunque ferme.
L'INPS  attua  apposite  forme  di  comunicazione  nei  confronti dei
destinatari  delle disposizioni del presente articolo per favorire la
correttezza delle posizioni contributive individuali.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.