Art. 43 
 
Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo  2-sexies  del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
                  dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 
 
  1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato  che  i
lavori di installazione dell'impianto  fotovoltaico  non  sono  stati
conclusi entro il  31  dicembre  2010,  a  seguito  dell'esame  della
richiesta di  incentivazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  marzo  2010,  n.  41,  e  successive
modificazioni, il  GSE  rigetta  l'istanza  di  incentivo  e  dispone
contestualmente  l'esclusione  dagli  incentivi  degli  impianti  che
utilizzano anche  in  altri  siti  le  componenti  dell'impianto  non
ammesso  all'incentivazione.  Con  lo  stesso  provvedimento  il  GSE
dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione
di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci  anni
dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha
presentato la richiesta, nonche' dei seguenti soggetti: 
    a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; 
    b) il soggetto responsabile dell'impianto; 
    c) il direttore tecnico; 
    d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
    e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in  accomandita
semplice; 
    f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si  tratta
di altro tipo di societa' o consorzio. 
  2. Fatte  salve  piu'  gravi  ipotesi  di  reato,  il  proprietario
dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile  dell'impianto
che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le  cui  matricole  sono
alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da  due  a  tre
anni e con l'esclusione da qualsiasi  incentivazione,  sovvenzione  o
agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili. 
 
          Note all'art. 43: 
              - per l'articolo 2-sexies del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 3, convertito dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, si
          veda nelle note all'articolo 25.