Art. 43 
 
 
                       Rendiconto di gestione 
 
  1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca  di  primo
grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice  delegato  il
conto della gestione. 
  2. Il conto della gestione espone in modo completo e  analitico  le
modalita' e i risultati  della  gestione  e  contiene,  tra  l'altro,
l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica
dei cespiti e il saldo  finale.  Al  conto  sono  essere  allegati  i
documenti      giustificativi,      le      relazioni      periodiche
sull'amministrazione e il registro delle  operazioni  effettuate.  In
caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato  invita
l'amministratore  giudiziario  ad  effettuare,   entro   il   termine
indicato, le opportune integrazioni o modifiche. 
  3. Verificata la regolarita' del  conto,  il  giudice  delegato  ne
ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti  allegati,
assegnando in calce allo  stesso  termine  per  la  presentazione  di
eventuali  osservazioni  e  contestazioni.  Del  deposito   e'   data
immediata comunicazione agli interessati,  al  pubblico  ministero  e
all'Agenzia. 
  4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni,  che  debbono  a
pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole  voci
contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri  e  i
risultati di gestione, il giudice  delegato  lo  approva;  altrimenti
fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in  esito  a
procedimento in  camera  di  consiglio  approva  il  conto  o  invita
l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza
esecutiva,  notificata  all'interessato  e  comunicata  al   pubblico
ministero. 
  5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4  e'  ammesso  ricorso  per
cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.