Art. 43 
 
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
                           e altre misure 
 
  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  che  non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al  comma  1  sono
approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al  parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il
seguente: 
    "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidati
secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto. 
  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e
relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e
gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle
infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui
realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di
approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla
normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del
Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso
comunque denominati. 
  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  individua  in  ordine  di  priorita',
anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le  dighe  per  le
quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,  a  carico
dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di
esecuzione. 
  8. Ai fini del recupero delle capacita' di invaso e del  ripristino
delle  originarie  condizioni  di  sicurezza   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
provincie autonome, individua, in ordine di priorita'  e  sulla  base
anche dei progetti di gestione degli invasi  ai  sensi  dell'articolo
114 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e  urgente
la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. 
  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il
30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai  sensi  del
comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del
progetto di gestione. 
  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta
anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la
concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto,  il  piano  di  manutenzione  dell'impianto  di
ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  per  l'approvazione  e
l'inserimento  in  forma  sintetica  nel  foglio  di  condizioni  per
l'esercizio e la manutenzione della diga. 
  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i
richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto
Ministero,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di  derivazione  ed
adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo,
i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni  straordinarie
sulle condizioni di sicurezza e sullo  stato  di  manutenzione  delle
citate  opere  dell'ingegnere   designato   responsabile   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584.
Il Ministero integra il foglio di condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le  predette
opere. 
  12.  Entro  sei  mesi  dall'emanazione  del  presente  decreto   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa  con
il Dipartimento della protezione civile, alla revisione  dei  criteri
per l'individuazione delle "fasi di allerta" di  cui  alla  circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre
1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile  per  le
finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe. 
  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29
marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestori
delle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  le
portate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dal
predetto Ministero. 
  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti
la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle
prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti. 
  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere  di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
i  collaudi  statici  delle  opere  stesse  redatti  ai  sensi  della
normativa sopra indicata.