Art. 43 
 
 
 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie 
 
  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto
previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza
economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal
periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche
ordinamentali, del settore carcerario. 
  2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico
- finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta,  a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione  dell'infrastruttura  e
dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le  cui  modalita'
sono  definite  al  momento  dell'approvazione  del  progetto  e   da
corrispondersi    successivamente    alla    messa    in    esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E'  a  esclusivo
rischio  del  concessionario   l'alea   economico-finanziaria   della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni. 
  3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente
partecipata dal Ministero dell'Economia,  il  concessionario  prevede
che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri  enti  pubblici  o
con  fini  non  lucrativa  contribuiscono  alla  realizzazione  delle
infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di  almeno  il
venti per cento del costo di investimento.