Art. 43 (L)
        Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

  1.  I  contributi,  le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme
vigenti  in  materia  di riscossione coattiva delle entrate dell'ente
procedente.