Art. 43.
                  (Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la  riduzione  del  contributo per la tutela di maternita', di cui
   all'articolo  78,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
   legislative  in  materia  di  tutela e sostegno della maternita' e
   della  paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
   151,  e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
   predetto decreto legislativo;
b) la  riduzione  dei  contributi  dovuti  dai datori di lavoro e dai
   lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto,  di cui
   all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il   concorso   dello   Stato   al  finanziamento  della  gestione
   agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
   infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  di  cui all'articolo 55, comma 1,
   lettera  o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
   comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il  regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
   secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
   n. 144.

   3.  La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  si  applica  a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
 
             Note all'art. 43:
                 -  Il  comma  1  dell'art. 78, del testo unico delle
          disposizioni  legislative  in  materia di tutela e sostegno
          della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cosi' recita:
                 "Art.  78. - Con riferimento ai parti, alle adozioni
          o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1ยบ luglio
          2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la
          tutela  previdenziale  obbligatoria, il complessivo importo
          della  prestazione  dovuta  se  inferiore a lire 3 milioni,
          ovvero  una  quota  fino  a  lire  3 milioni se il predetto
          complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore,
          e'    posto    a   carico   del   bilancio   dello   Stato.
          Conseguentemente,  e,  quanto agli anni successivi al 2001,
          subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2
          dell'art.  49,  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
          ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei
          datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali".
                 Gli  articoli  82  e  83  del  gia'  citato  decreto
          legislativo n. 151 del 2001, sono i seguenti:
                 "Art.   82   (Oneri  derivanti  dal  trattamento  di
          maternta'  delle lavoratrici autonome). - 1. Alla copertura
          degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del Capo XI, si
          provvede  con  un  contributo annuo di lire 14.500 per ogni
          iscritto   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita',  vecchiaia  e superstiti per le gestioni dei
          coltivatori   diretti,  coloni  e  mezzadri,  artigiani  ed
          esercenti attivita' commerciali.
                 2.  Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole
          gestioni  previdenziali,  il  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di  amministrazione  del'INPS,  con
          proprio  decreto stabilisce le variazioni dei contributi di
          cui   al   comma  1,  in  misura  percentuale  uguale  alle
          variazioni delle corrispettive indennita'".
                 "Art.   83   (Oneri  derivanti  dal  trattamento  di
          maternita'   delle   libere   professioniste).  -  1.  Alla
          copertura  degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
          XII,  si  provvede con un contributo annuo a carico di ogni
          iscritto  a  casse  di previdenza e assistenza per i liberi
          professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con
          lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura
          fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
          e successive modificazioni.
                 2.   A   seguito  della  riduzione  degli  oneri  di
          maternita'  di  cui  all'art.  78,  alla  ridefinizione dei
          contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma
          5,   dell'art.  75,  sulla  base  di  un  procedimento  che
          preliminarmente  consideri una situazione di equilibrio tra
          contributi versati e prestazioni assicurate.
                 3.  I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
          e  del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza
          e   assistenza   per   i   liberi   professionisti  abbiano
          disponibilita'  finanziarie  atte  a  far fronte agli oneri
          derivanti   dalla   presente  legge,  possono  decidere  la
          riduzione  della  contribuzione o la totale eliminazione di
          detto   contributo,  sentito  il  parere  dei  consigli  di
          amministrazione delle casse".
                 -  Il  comma  4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  della  Stato  -  legge finanziaria
          2000), cosi' recita:
                 4.  Nell'ambito  del  processo  di armonizzazione al
          processo  generale,  le  aliquote  contributive  dovute dai
          datori  di  lavoro  e  dai  lavoratori  addetti ai pubblici
          servizi  di  trasporto  iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria  ai  sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
          29 giugno 1996, n. 414, sono cosi modificate:
                   a) per i datori di lavoro:
                     1)   il  contributo  dovuto  al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti  per il personale di cui all'art. 1,
          comma  2,  lettera  a),  del  decreto legislativo 29 giugno
          1996,  n.  414,  e'  stabilito  nella  misura del 23,81 per
          cento;
                     2) il contributo dovuto per il personale assunto
          successivamente  al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2,
          comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e'
          soppresso;
                     3) il contributo per assegni al nucleo familiare
          e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;
                     4) il contributo per l'indennita' di malattia e'
          stabilito nella misura del 2,22 per cento;
                     5)  il contributo per l'indennita' di maternita'
          e' ridotto dello 0,57 per cento;
                   b) per  i  lavoratori  dipendenti,  il  contributo
          dovuto  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  per il
          personale  di  cui  all'art.  1,  comma  2, lettera a), del
          decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 414, e' stabilito
          nella misura dell'8,89 per cento".
                 - La lettera o) del comma 1 dell'art. 55 della legge
          17  maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), cosi' recita:
                 "Art.  55.  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi al fine di
          ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
          di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le
          malattie  professionali, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                   a) - n) (Omissis);
                   o) previsione   della  revisione  del  sistema  di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amministrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  5,  della  1egge  23  dicembre 1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;".
                 -  Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23
          febbraio   2000,   n.   38   (Disposizioni  in  materia  di
          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge
          17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
                 "7.  Al  fini  del finanziamento del disavanzo della
          gestione  agricoltura  e'  autorizzata  per gli anni 2000 e
          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi
          dell'art.  55,  comma  1, lettera o), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  e relative disposizioni attuative. Per gli
          anni  successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui ,la
          spesa  e'  autorizzata  subordinatamente  all'adozione  dei
          decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art.  8,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
                 - L'art. 60 della gia' citata legge n. 144 del 1999,
          cosi' recita:
                 "Art.   60  (Regime  contributivo  delle  erogazioni
          previste  dai  contratti  di  secondo  livello).  -  1. Con
          effetto  dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  5,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  la  percentuale  del  2 per cento, di cui
          all'art.  2,  comma  2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
          67,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,  n.  135,  e'  elevata  al  3  per  cento. All'onere,
          valutato  in  lire  250 miliardi annue, si provvede con una
          quota  parte  delle maggiori entrate derivanti dai predetti
          decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art. 8, della citata legge n. 448 del 1998. All'art. 2,
          comma  2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo
          periodo e' soppresso".
                 -  Il  comma  7 dell'art. 69 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  della  Stato  -  legge finanziaria
          2001), cosi' recita:
                 "7. L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
          463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          1983,  n.  638,  non si applica ai lavoratori della piccola
          pesca  marittima  e delle acque interne soggetti alla legge
          13 marzo 1958, n. 250".
                 -  La  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  reca la
          conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          12  settembre  1983,  n. 463, concernente misure urgenti in
          materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il contenimento
          della  spesa  pubblica, disposizioni per vari settori della
          pubblica  amministrazione  e  proroga di taluni termini. a'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - n. 310 dell'11
          novembre 1983.