Art. 43.
      Commissione di qualificazione professionale delle imprese

  L'ammissione  e  la  cancellazione dall'elenco di cui al precedente
articolo   sono  deliberate  da  una  Commissione  di  qualificazione
professionale  istituita  presso  il  Ministero  del  turismo e dello
spettacolo.
  La Commissione e' composta da:
    a)  un  magistrato  di  Cassazione,  con  funzioni di presidente,
designato dal Consiglio superiore della magistratura;
    b)  un  funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a vice-prefetto;
    c)  un  funzionario  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
    d)  un  funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo,
con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
    e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;
    f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
    g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
    h)  un  esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per
il turismo e per lo spettacolo;
    i) due rappresentanti dei musicisti.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario del
Ministero  del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore
a direttore di divisione.
  La  Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo
e per lo spettacolo.
  I  componenti  di  cui  alle  lettere  b)  e  c) sono designati dal
Ministero  dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  I  componenti  di  cui alla lettera e) sono designati dal Ministero
del   lavoro   e   della  previdenza  sociale  su  indicazione  delle
Associazioni  del movimento cooperativo maggiormente rappresentative,
tra  quelle  riconosciute  ai  sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
  I  componenti  di  cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero
del  turismo  e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta
dalle  rispettive  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative.
  I  componenti indicati alle lettere e), f), g), h), ed i) durano in
carica due anni.
  Le  deliberazioni  sono rese esecutive con decreto del Ministro per
il turismo e per lo spettacolo.