Art. 43. Commissione di qualificazione professionale delle imprese L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. La Commissione e' composta da: a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura; b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto; c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; e) due rappresentanti del Movimento cooperativo; f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo; g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo; i) due rappresentanti dei musicisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. I componenti di cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti indicati alle lettere e), f), g), h), ed i) durano in carica due anni. Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.