Art. 43. (Improcedibilita' della domanda) La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non puo' essere proposta se non e' preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente. L'improcedibilita' e' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.