Art. 43.
                          Bandi di concorso

  I  concorsi  sono  banditi, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, per raggruppamenti di discipline.
  Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  I raggruppamenti disciplinari sono caratterizzati, rispetto a
quelli  definiti  per  i concorsi a posti di professore ordinario, da
criteri di maggiore ampiezza e flessibilita'. Essi sono stabiliti con
decreto  del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante
del Consiglio universitario nazionale.
  Per l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi per professori
associati  si  applica  il  disposto dell'ultimo comma del precedente
art. 4.