Art. 43. Bandi di concorso I concorsi sono banditi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per raggruppamenti di discipline. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I raggruppamenti disciplinari sono caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilita'. Essi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Per l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi per professori associati si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 4.