ART. 43.
             (Docenti di educazione fisica senza titolo)

  I  docenti  di  educazione  fisica e di attivita' ginnico-sportive,
sprovvisti  del  titolo  di studio specifico, nominati dai presidi su
designazione  dei  provveditori  agli  studi,  in  servizio nell'anno
scolastico  1980-1981  e  che  abbiano almeno tre anni complessivi di
servizio,  hanno  titolo  ad  essere  riassunti  nell'anno scolastico
1982-1983,   anche   in   soprannumero,   nei  limiti  delle  ore  di
insegnamento   svolte  nel  predetto  anno  1980-81  e  nella  stessa
provincia,  salvo  il  diritto  al  completamento d'orario. Essi sono
mantenuti  in  servizio fino al conseguimento del titolo di studio e,
qualora   lo  conseguano,  sino  al  conseguimento  dell'abilitazione
all'insegnamento.
  Il  titolo  di  studio  deve  essere  conseguito  in appositi corsi
speciali  - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF
secondo  modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro della
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
  L'abilitazione  all'insegnamento  deve  essere conseguita nel primo
concorso  ordinario  che  sara' indetto dopo la conclusione dei corsi
speciali di cui al precedente comma.
  I  docenti,  di  cui  al  presente articolo, che abbiano conseguito
l'abilitazione  all'insegnamento  ai sensi del precedente comma, sono
ulteriormente  mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da
disporre  nell'ordine  in  cui sono collocati in apposite graduatorie
provinciali,  da  compilare,  sulla base del titolo di abilitazione e
dei  titoli  di  servizio,  in  relazione  al  50 per cento dei posti
disponibili ogni anno.
  I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i
docenti di cui al precedente articolo 38.
  Gli  anni  di  servizio,  richiesti  dal  presente  articolo,  sono
computati  sulla  base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno.
  E'  comunque  computato  come  anno di servizio quello per il quale
l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il
diritto alla retribuzione per il periodo estivo.