ART. 43.

  Le   disposizioni   di   cui  al  sesto,  settimo  e  ottavo  comma
dell'articolo  9  si  applicano anche ai cittadini italiani residenti
all'estero.
  Per  quanto  riguarda  lo  svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  articoli  34,  35 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
  Competente  ad  accertare  la situazione di abbandono del cittadino
minore  di  eta'  che  si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10,
compreso  se  del  caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni
del  distretto  ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore;
in  mancanza  di  precedente  domicilio  nello Stato e' competente il
tribunale per i minorenni di Roma.