Art. 43 Versamenti dei soci 1. Le somme versate alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della societa' non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.