(Norme-art. 43)
                               Art. 43 
            (Autorizzazione al rilascio di copia di atti) 
  1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2  del  codice
non e' richiesta nei casi in cui  e'  riconosciuto  espressamente  al
richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti  o  certificati
di atti.