Art. 43.
            Semplificazione degli strumenti di attrazione
             degli investimenti e di sviluppo d'impresa
  1.  Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di  progetti  di  sviluppo  di impresa rilevanti per il rafforzamento
della  struttura  produttiva  del  Paese, con particolare riferimento
alle  aree  del  Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni   e  le  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni
finanziarie   a   sostegno   degli  investimenti  privati  e  per  la
realizzazione  di  interventi ad essi complementari e funzionali. Con
tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, (( con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola
e  della  pesca  e  acquacoltura  ))  ,  e  con  il  Ministro  per la
semplificazione  normativa,  sentita  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
    a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,  le categorie di
imprese,  il  valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione,   la   misura   e   la   natura  finanziaria  delle
agevolazioni   concedibili   nei   limiti  consentiti  dalla  vigente
normativa  comunitaria,  i  criteri  di  valutazione  dell'istanza di
ammissione all'agevolazione;
    b)  affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa  S.p.A.  le  funzioni  relative  alla  gestione
dell'intervento  di  cui  al  presente  articolo, ivi comprese quelle
relative  alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della
domanda  di  agevolazione,  alla  stipula  del  relativo contratto di
ammissione,   all'erogazione,   al   controllo   ed  al  monitoraggio
dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento  (( delle
eventuali   opere  ))  infrastrutturali  complementari  e  funzionali
all'investimento privato;
    c)  stabilire  le  modalita' di cooperazione con le regioni e gli
enti  locali  interessati,  ai fini della gestione dell'intervento di
cui   al   presente   articolo,   con  particolare  riferimento  alla
programmazione   e   realizzazione   ((   delle  eventuali  opere  ))
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
    d)   disciplinare   una   procedura  accelerata  che  preveda  la
possibilita'   per   l'Agenzia   nazionale   per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero
dello  sviluppo  economico  l'indizione  di  conferenze di servizi ai
sensi  dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla  conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione
dei  provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed
alla  programmazione  delle  opere  infrastrutturali  complementari e
funzionali  all'investimento  stesso,  la  predetta  Agenzia nonche',
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza,
e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3,
della  citata  legge  n.  241  del  1990, il Ministero dello sviluppo
economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della
conferenza  di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo  che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  salvo  che  la
normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato
necessario  all'avvio  dell'investimento  agevolato  e  di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
    e)  le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti  dei  massimali  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  con
benefici fiscali.
  2.  Il  Ministero  dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui  al  presente  articolo,  vigila  sull'esercizio  delle  funzioni
affidate  all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua   verifiche,   anche   a   campione,  sull'attuazione  degli
interventi  finanziati  e  sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
  3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e gli interventi complementari e
funzionali  di  cui  al  comma  1  possono  essere  finanziati con le
disponibilita'  assegnate  ad apposito Fondo istituito nello stato di
previsione  del  Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono
le   risorse   ordinarie  disponibili  a  legislazione  vigente  gia'
assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali  di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito
dei  programmi  previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed
in  coerenza  con  le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto
del  ((  Ministero  dello  sviluppo economico )) , di concerto con il
Ministero  dell'economia  e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni  dalla  data (( di entrata in vigore del presente decreto )) ,
viene  effettuata  una  ricognizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
  4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  (( comma 3 )) , il ((
Ministero   dello   sviluppo  economico  ))  si  avvale  dell'Agenzia
nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  ((  e  lo sviluppo
d'impresa S.p.A. ))
  5.  Dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non  possono  essere  piu'  presentate  domande  per  l'accesso  alle
agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in
materia  di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera  e)  ,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i
contratti  di  localizzazione,  di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002,  n.  130,  e  del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro  la  data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima (( della data di entrata in vigore del presente decreto
)) , fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la
domanda  sia  valutata  ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al
presente articolo.
  6.  Sono  abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216,
217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6,  commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80.
Dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato  l'articolo  1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del
2005.
  7.  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente articolo effettuati
direttamente  dall'Agenzia  ((  nazionale  ))  per l'attrazione degli
investimenti  ((  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  ))  ,  si  puo'
provvedere,  previa  definizione nella convenzione di cui al comma 1,
lettera  b)  , a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia  medesima,  ferme  restando  le  modalita' di utilizzo gia'
previste  dalla  normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui
conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
   (( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2009 )).
 
          Riferimenti normativi:
              -  Per il testo del comma 3 dell'art. 14-ter della gia'
          citata  legge  n.  241/1990 vedasi nei riferimeti normativi
          all'art. 38.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.  289  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003).»:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a)  per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettera c) , del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c)  ,  del  Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. ...
              12. ...
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
              - Si  riporta  il testo del comma 203 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 662 del 1996:
              «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b)  «Intesa  istituzionale  di  programma», come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367;
                c)   «Accordo   di   programma   quadro»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b)  , in attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  ;  4) le eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
                d)   «Patto  territoriale»,  come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla  lettera  c) , relativo all'attuazione di un programma
          di  interventi  caratterizzato  da  specifici  obiettivi di
          promozione dello sviluppo locale;
                e)  «Contratto  di programma», come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                f)  «Contratto  di  area»,  come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c)  ,  del  decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.».
              - La delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 130 recante
          «Programma  Quadro  Sviluppo  Italia  S.p.A. ai sensi della
          Del.  CIPE  n.  62  del  2002 (Deliberazione n. 130/02)» e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n.
          103).
              - La  delibera  CIPE  del  9 maggio 2003, n. 16 recante
          «Allocazione   delle  risorse  per  interventi  nelle  aree
          sottoutilizzate  -  triennio  2003-2005.  (Articoli 60 e 61
          della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, legge finanziaria
          2003).  (Deliberazione  n.  16/2003)»  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156.
              - Si riporta il comma 862 dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 296 del 2006:
              «862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli
          strumenti   della   programmazione  negoziata,  non  ancora
          completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai
          sensi  della  vigente  normativa e che, alla medesima data,
          risultino  realizzate  in  misura  non  inferiore al 40 per
          cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
          entro  il  31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e'
          completata entro i sei mesi successivi.».