Art. 43. 
                (Incompatibilita' ed ineleggibilita) 
1. Non possono essere eletti e non possono  far  parte  dei  comitati
regionali di controllo: 
a) i parlamentari nazionali ed europei; 
b) i componenti del consiglio regionale; 
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a
controllo del comitato, nonche'  cloro  che  abbiano  ricoperto  tali
cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato; 
d) coloro che si trovano nelle  condizioni  di  ineleggibilita'  alle
cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati  e
dei funzionari dello Stato; 
e) i dipendenti ed i contabili della  regione  e  degli  enti  locali
sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti
presenti nei consigli degli enti locali della regione; 
f) i componenti di altro comitato  regionale  di  controllo  o  delle
sezioni di esso; 
g) coloro che prestano attivita' di consulenza  o  di  collaborazione
presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale; 
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
livello  provinciale,  regionale  o  nazionale,  nonche'  coloro  che
abbiano  ricoperto   tali   incarichi   nell'anno   precedente   alla
costituzione del comitato.