Art. 43. (Incompatibilita' ed ineleggibilita) 1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo: a) i parlamentari nazionali ed europei; b) i componenti del consiglio regionale; c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' cloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato; e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione; f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso; g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.