Art. 43. 1. Il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, puo' autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. 2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporra' a scopo didattico e di studio. 3. In nessun altro caso e' permesso asportare ossa dai cimiteri. 4. E' vietato il commercio di ossa umane.