Art. 43. (Disposizioni transitorie) 1. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato. 2. Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi. 3. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.