Articolo 43 Disposizione transitoria Le patenti internazionali di guida conformi alle disposizioni della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949 e rilasciate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47 della presente Convenzione saranno, per l'applicazione degli articoli 41 e 42 della presente Convenzione, assimilate alle patenti internazionali di guida previste nella presente Convenzione.