(Convenzione - art. 43)
    


                  Articolo 43
        Disposizione transitoria
Le  patenti  internazionali  di  guida  conformi alle disposizioni
della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il  19
settembre  1949 e rilasciate entro cinque anni dall'entrata in vigore
della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo
47 della  presente  Convenzione  saranno,  per  l'applicazione  degli
articoli  41 e 42 della presente Convenzione, assimilate alle patenti
internazionali di guida previste nella presente Convenzione.