Art. 43. (a)
               Assunzione e sede di prima destinazione
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 43 abrogato:
  "Art.  43  (Assunzione  e  sede  di  prima destinazione). - 1. Agli
assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si  applicano
le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985,
n. 444.
  2.  Salva  la  possibilita'  dei  trasferimenti di ufficio nei casi
previsti dalla legge, il personale di cui al  comma  1  e'  tenuto  a
permanere  nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo non
inferiore a sette  anni,  con  l'esclusione  in  tale  periodo  della
possibilita'   di  comando  o  distacco  presso  sedi  con  dotazioni
organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre
attivato alcun comando o distacco ove la sede di  prima  destinazione
abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente
della sede di appartenenza lo consenta espressamente".