Art. 43.
                             Definizioni
  1.  Le funzioni  amministrative relative  alla materia  "turismo ed
industria  alberghiera", cosi'  come  definita  dall'articolo 56  del
decreto  del Presidente  della  Repubblica 24  luglio  1977, n.  616,
concernono ogni  attivita' pubblica  o privata attinente  al turismo,
ivi  incluse  le  agevolazioni,  le sovvenzioni,  i  contributi,  gli
incentivi, comunque denominati, anche  se per specifiche finalita', a
favore delle imprese turistiche.
 
          Note all'art. 43:
            - Il testo dell'art. 56 del gia' citato D.P.R. 24  luglio
          1977, n. 616, e' il seguente:
            "Art.   56  (Turismo  ed  industria  alberghiera).  -  Le
          funzioni amministrative relative alla materia  "turismo  ed
          industria  alberghiera"  concernono  tutti  i  servizi,  le
          strutture e le attivita' pubbliche  e  private  riguardanti
          l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
          nei   connessi   aspetti   ricreativi,   e   dell'industria
          alberghiera,  nonche'  gli  enti  e  le  aziende  pubbliche
          operanti nel settore sul piano locale.
            Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
             a)  le  opere,  gli  impianti,  i  servizi complementari
          all'attivita' turistica;
             b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e la
          realizzazione dei relativi  impianti  ed  attrezzature,  di
          intesa,  per  le  attivita' e gli impianti di interesse dei
          giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano
          ferme le attribuzioni del CONI per  l'organizzazione  delle
          attivita'   agonistiche  ad  ogni  livello  e  le  relative
          attivita' promozionali. Per gli impianti e le  attrezzature
          da  essa  promossi,  la  regione si avvale della consulenza
          tecnica del CONI;
             c) la vigilanza sulle attivita'  svolte  e  sui  servizi
          gestiti,  nel  territorio regionale, per quanto riguarda le
          attivita'  turistico-ricreative,   dagli   automobil   club
          provinciali".
            -  L'art.  1,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  14  gennaio  1972,  n.   6,   e'   cosi'
          modificato:
            "Fino  a  quando  con  legge regionale non sia riordinata
          l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni
          i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti  con
          finalita'  turistiche,  salva  la designazione da parte del
          Ministro per il tesoro di un componente dei collegi  stessi
          in  relazione  alla  permanenza  negli  enti  di  interessi
          finanziari dello Stato".