Art. 43 Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: «49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.». (( 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validita' delle prove organolettiche. 1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale». 1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 49-ter della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. "49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.". - Si riporta l'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: "Art. 17. (Obbligo del rapporto) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.". Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del regolamento e' stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. - Si riporta l'art. 2 del Regolamento (CEE) 11 luglio 1991, n. 2568/91 (Regolamento della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti), pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248. Entrato in vigore il 6 settembre 1991: "Art. 2. 1. Le caratteristiche degli oli contemplati nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi: - per la determinazione degli acidi grassi liberi, espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui all'allegato II, - per la determinazione dell'indice di perossido, il metodo di cui all'allegato III, - per la determinazione del tenore di cere, il metodo di cui all'allegato IV, - per la determinazione del contenuto di steroli, il metodo di cui all'allegato V, - per la determinazione dell'eritrodiolo + uvaolo, il metodo di cui all'allegato VI, - per la determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato, il metodo di cui all'allegato VII, - per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui all'allegato IX, - per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X "A" e X "B", - per la determinazione dei solventi alogenati volatili, il metodo di cui all'allegato XI, - per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII, applicato conformemente al paragrafo 2, - per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo figurante nell'allegato XVI, - per la determinazione della composizione dei trigliceridi con ECN42, il metodo figurante nell'allegato XVIII, - per la determinazione del tenore in alcoli alifatici, il metodo di cui all'allegato XIX, - per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XX. 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorita' nazionali o dei loro rappresentanti e' compiuta da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri. Le caratteristiche organolettiche di un olio d'oliva vergine, di cui al primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne confermi la classificazione. Qualora il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorita' nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione. Nel caso contrario il costo delle controanalisi, e fatte salve le sanzioni comminate, sono a carico dell'interessato. 3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorita' nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555 relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento. Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555, per le partite costituite dai summenzionati oli, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 100 litri, il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I bis del presente regolamento. Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi immediatamente al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro al piu' tardi: - il decimo giorno lavorativo successivo a quello del prelievo nei mesi da ottobre a maggio, e - il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo nei mesi da giugno a settembre. 4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX, X e XII nonche', eventualmente, le controanalisi previste dalle normative nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento. Salvo qualora il campione sia stato prelevato meno di un mese prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio d'oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al piu' tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma. 5. Quando le caratteristiche degli oli d'oliva sono determinate secondo i metodi di cui al paragrafo 1, i risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i limiti fissati dal presente regolamento.". - Si riportano gli articoli 5 e 6 del D.M. 28 febbraio 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2012, n. 97: "Art. 5. Riconoscimento dei panel di assaggiatori 1. I comitati ufficiali, istituiti su iniziativa delle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, sono riconosciuti con decreto del Direttore generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. 2. I comitati di assaggiatori istituiti, su iniziativa di Enti o di Associazioni professionali o interprofessionali, per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP ed agli oli ad indicazione geografica protetta - IGP, nonche', per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali, sono riconosciuti con la medesima procedura di cui al comma 1. 3. Il panel di assaggiatori, istituito ai sensi dell'art. 4, par. 1 del regolamento, e' composto da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai sensi delle disposizioni del medesimo regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4. 4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui al comma 1, corredata della documentazione indicata nell'Allegato 1, deve essere presentata al Ministero-POCOI IV, per il tramite del CRA - OLI. 5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali o interprofessionali sono a carico dei richiedenti. Art. 6. Elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti 1. In applicazione dell'art. 4, par. 1 del regolamento, il Ministero-POCOI IV aggiorna l'elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali o interprofessionali, sul sito: www.politicheagricole.gov.it, nella specifica sezione relativa ai comitati di assaggio. 2. Il riconoscimento e' subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dal regolamento, in particolare per quanto concerne l'affidabilita' e l'armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento.". - Il testo del comma 49-bis dell'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. - Si riporta il comma 2 dell'art. 2 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., come modificato dalla presente legge: "2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del "Made in Italy", raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci; m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.".