Art. 43 
 
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni  o  di  altri
  enti pubblici responsabili di violazioni  del  diritto  dell'Unione
  europea 
  1.  Al  fine   di   prevenire   l'instaurazione   delle   procedure
d'infrazione di cui agli articoli 258 e  seguenti  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le
regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri  enti
pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni  misura  necessaria  a
porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli
obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa  dell'Unione
europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione  agli
obblighi derivanti dalle  sentenze  rese  dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo  260,  paragrafo  1,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,
che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa  dell'Unione  europea  o  che  non  diano  tempestiva
esecuzione  alle  sentenze  della  Corte  di  giustizia   dell'Unione
europea, i poteri sostitutivi necessari,  secondo  i  principi  e  le
procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.
131, e dall'articolo 41 della presente legge. 
  3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei  soggetti  di
cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea  nelle  regolazioni
finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle  risorse  del
Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia  (FEAGA),  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli  altri  fondi  aventi
finalita' strutturali. 
  4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1  degli  oneri  finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3,  4  e
10: 
    a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un  ente
territoriale; 
    b) mediante  prelevamento  diretto  sulle  contabilita'  speciali
obbligatorie istituite presso le  sezioni  di  tesoreria  provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per  tutti
gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli  indicati  nella
lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
    c) nelle vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato  sia  un  soggetto
equiparato e in ogni altro caso non rientrante  nelle  previsioni  di
cui alle lettere a) e b). 
  6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo  di  rivalsa,
comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di  cui
ai commi 3 e 4, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  da  adottare  entro  tre  mesi  dalla  notifica,  nei
confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati  e
reca la determinazione dell'entita' del credito dello  Stato  nonche'
l'indicazione delle modalita' e  dei  termini  del  pagamento,  anche
rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato. 
  7. I decreti ministeriali di cui al comma  6,  qualora  l'obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle  modalita'
di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento
dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della  notifica,
nei  confronti  dell'ente  territoriale  obbligato,  della   sentenza
esecutiva di condanna  della  Repubblica  italiana.  L'intesa  ha  ad
oggetto la determinazione dell'entita'  del  credito  dello  Stato  e
l'indicazione delle modalita' e  dei  termini  del  pagamento,  anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un  mese  dal
perfezionamento, con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei  confronti  degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o  non
ancora  liquidi,  possono  essere  adottati  piu'  provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze in  ragione  del  progressivo
maturare  del  credito  dello   Stato,   seguendo   il   procedimento
disciplinato nel presente comma. 
  8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione  del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.  In  caso  di  oneri
finanziari a carattere pluriennale  o  non  ancora  liquidi,  possono
essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 
  9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a
spese del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le  modalita'  e  secondo  le
procedure  stabilite  nel  presente  articolo,  di  rivalersi   sulle
regioni, sulle province  autonome,  sugli  enti  territoriali,  sugli
altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano  resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della  Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4
agosto 1955, n. 848, e dei  relativi  Protocolli  addizionali,  degli
oneri finanziari sostenuti  per  dare  esecuzione  alle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per i riferimenti per il Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, si veda nelle note all'articolo 3 
              - Il testo dell'articolo 8 della citata  legge  n.  131
          del 2003, cosi' recita: 
              «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              - La legge 29 ottobre 1984,  n.  720  (Istituzione  del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi  pubblici)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984,  n.
          298. 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997 n. 281, si veda nelle note all'articolo 2. 
              -  La  legge  4  agosto  1955,  n.  848  (Ratifica   ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo  1952)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre  1955,  n.
          221.