Art. 43 
 
Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione  per  assicurare
  la stabilita' finanziaria degli enti territoriali  e  di  fondo  di
  solidarieta' comunale 
 
  1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso  alla  procedura
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  ai  sensi  dell'articolo
243-bis del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono
prevedere, tra le misure di cui alla  lettera  c)  del  comma  6  del
medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo  di
amministrazione accertato e per il  finanziamento  dei  debiti  fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
valere  sul  «Fondo  di  rotazione  per  assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli  enti  locali»  di  cui  all'articolo  243-ter  del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  da   parte   della
competente  Sezione  regionale  della  Corte   dei   conti,   qualora
l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo  di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali»
risulti inferiore a quello  di  cui  al  periodo  precedente,  l'ente
locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla  ricezione  della
comunicazione di approvazione del piano stesso,  ad  indicare  misure
alternative di finanziamento per un  importo  pari  all'anticipazione
non attribuita. 
  2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di  rotazione  per
assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali»  di  cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000  secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo,  categoria  01,  voce
economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle  medesime
risorse e' iscritta in spesa al titolo  primo,  intervento  05,  voce
economica 15, codice SIOPE 1570. 
  3. Le entrate di cui al comma 2  rilevano  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di euro per  il  2014  e
180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei  limiti  delle  somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate  nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in  sede  di  adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1  del
decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013,  recante  «Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.
33,  individua  per  ciascun  ente,  proporzionalmente  alle  risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di  stabilita'  interno
nei limiti del periodo precedente. 
  (( 3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del  patto
di stabilita' interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni,
nel 2014 si applica fino ad un importo pari  al  3  per  cento  delle
entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo  disponibile  del
comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno  attivato
nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale
prevista  dall'articolo  243-bis  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  nonche'  di  quelli
che nel medesimo anno hanno deliberato il  dissesto  finanziario,  il
pagamento  della  sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari  determinati  dalla
sua applicazione non concorrono alla riduzione  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. )) 
  4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero  dell'interno  eroga  ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul  sito  internet  del  Ministero
dell'interno come spettante per l'anno 2014  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate in base (( alle
disposizioni )) di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,
e (( all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 )). 
  5. Per l'anno 2014 l'importo di euro  49.400.000  impegnato  e  non
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte  corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di  solidarieta'  comunale,  di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. 
  (( 5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «I  comuni
per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile
recuperare sul fondo di solidarieta'  comunale  per  l'anno  2014  le
somme  risultanti  a  debito  per  effetto  delle  variazioni   sulle
assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2013  di
cui al comma 729-bis possono  chiedere  la  rateizzazione  triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  ivi  comprese
quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle  entrate,  con
le modalita' che sono rese note dal Ministero  dell'interno  mediante
apposito comunicato. A seguito delle richieste  di  rateizzazione  di
cui al periodo precedente,  il  Ministero  dell'interno  comunica  ai
comuni  beneficiari  delle  maggiori  assegnazioni   del   fondo   di
solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma  729-bis,  gli
importi da riconoscere in ciascuna  delle  annualita'  2015,  2016  e
2017». 
  5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «75 per cento». 
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa  in
sede di Conferenza Stato  -  citta'  ed  autonomie  locali,  la  nota
metodologica relativa alla procedura di  calcolo  e  la  stima  delle
capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a   statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni.  Lo  schema  di
decreto con la nota metodologica  e  la  stima,  di  cui  al  periodo
precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione,  il   parere   della   Commissione   parlamentare   per
l'attuazione del federalismo fiscale, di  cui  all'articolo  3  della
legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,  e  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso  il  termine
di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque essere  adottato.
Il Ministro, se  non  intende  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 243-bis del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.": 
              "Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale) 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente." 
              Si riporta il testo dell'articolo  243-ter  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 243-ter (Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti locali) 
              1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
          hanno deliberato la procedura di  riequilibrio  finanziario
          di   cui   all'articolo   243-bis    lo    Stato    prevede
          un'anticipazione  a  valere   sul   Fondo   di   rotazione,
          denominato:  "Fondo  di   rotazione   per   assicurare   la
          stabilita' finanziaria degli enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
              a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
          ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano   di
          riequilibrio pluriennale; 
              b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.". 
              Comma 3: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
          del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso
          al  fondo  di  rotazione  per  assicurare   la   stabilita'
          finanziaria degli enti locali": 
              "Art. 1 (Accesso al Fondo) 
              1. Possono chiedere l'accesso  al  Fondo  di  rotazione
          denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali» i comuni, le province  e  le
          citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso  alla
          procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui
          all'art. 243-bis, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267. Contestualmente alla presentazione  della  delibera
          di cui all'art. 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, l'ente presenta la domanda di  accesso
          al fondo di rotazione di cui all'art.  243-ter,  redatta  e
          documentata secondo le  modalita'  indicate  al  successivo
          art. 4, fermo restando  la  necessita'  di  previsione  nel
          piano di riequilibrio  finanziario  delle  misure  indicate
          nell'art. 243-bis, comma 8, lett. «g». 
              2. All'esito della procedura di esame delle istanze  di
          accesso al fondo di rotazione, definite secondo  i  criteri
          stabiliti  nel  presente  decreto  e   nei   limiti   della
          disponibilita' del fondo, il  Ministero  dell'interno,  due
          volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15  novembre,  adotta
          un piano di riparto del fondo stesso." 
              Comma 3-bis: 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   26,
          dell'articolo 31, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale dello  Stato.  (Legge  di  stabilita'
          2012)": 
              "Art.  31  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali) 
              (omissis) 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di  presenza  indicati  nell'articolo  82  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo del  comma  122  dell'articolo  1
          della citata legge 13  dicembre  2010,  n.  220  (legge  di
          stabilita' 2011): 
              "Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              (omissis) 
              122. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          apposito  decreto,  emanato  d'intesa  con  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali,  autorizza  la  riduzione
          degli obiettivi  annuali  degli  enti  assoggettabili  alla
          sanzione di cui al periodo successivo in  base  ai  criteri
          definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
          complessiva per  comuni  e  province  e'  commisurato  agli
          effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione   della
          sanzione  operata  a  valere  sul  fondo  sperimentale   di
          riequilibrio  e  sul   fondo   perequativo,   nonche'   sui
          trasferimenti erariali destinati ai  comuni  della  Regione
          Siciliana  e   della   Sardegna,   in   caso   di   mancato
          raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di   stabilita'
          interno. 
              (omissis)" 
              Comma 4: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          6 marzo 2014, n. 16,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 2 maggio 2014, n. 68, recante  "Disposizioni  urgenti
          in materia  di  finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a
          garantire  la  funzionalita'  dei  servizi   svolti   nelle
          istituzioni scolastiche.": 
              "Art. 8. (Anticipazione pagamento fondo di solidarieta'
          2014) 
              1. Entro il 15 marzo  2014  il  Ministero  dell'interno
          eroga ai comuni delle Regioni a  statuto  ordinario  ed  ai
          comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna  un
          importo, a titolo  di  anticipo  su  quanto  spettante  per
          l'anno 2014 a titolo di  Fondo  di  solidarieta'  comunale.
          L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
          20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013  a  titolo
          di fondo di  solidarieta'  comunale.  Ai  fini  di  cui  al
          presente comma si considerano validi i dati  relativi  agli
          importi  spettanti  pubblicati  sul   sito   internet   del
          Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013." 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88,  recante  "Disposizioni
          urgenti in materia di versamento della prima rata TASI  per
          l'anno 2014.": 
              "Art. 1. (Disposizioni in materia di  versamento  della
          prima rata TASI per l'anno 2014) 
              1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, gli ultimi tre periodi  sono  sostituiti  dai
          seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni  assicurano
          la   massima   semplificazione   degli   adempimenti    dei
          contribuenti rendendo disponibili i  modelli  di  pagamento
          preventivamente  compilati  su   loro   richiesta,   ovvero
          procedendo autonomamente all'invio  degli  stessi  modelli.
          Per il solo anno 2014, in deroga  al  settimo  periodo  del
          presente comma, il versamento della prima rata  della  TASI
          e' effettuato entro il 16  giugno  2014  sulla  base  delle
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni  inviate  dai  Comuni,  esclusivamente  in   via
          telematica, entro il 23 maggio 2014,  mediante  inserimento
          del testo delle stesse nell'apposita  sezione  del  Portale
          del federalismo fiscale e pubblicate nel  sito  informatico
          di cui al citato decreto legislativo n. 360 del  1998  alla
          data del 31 maggio 2014. Nel caso di  mancato  invio  delle
          deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014,
          il versamento della prima rata  della  TASI  e'  effettuato
          entro il 16 ottobre 2014  sulla  base  delle  deliberazioni
          concernenti  le  aliquote  e  le  detrazioni,  nonche'  dei
          regolamenti della TASI pubblicati nel sito  informatico  di
          cui al citato decreto legislativo n.  360  del  1998,  alla
          data del 18 settembre 2014;  a  tal  fine,  i  comuni  sono
          tenuti ad effettuare l'invio delle predette  deliberazioni,
          esclusivamente in via telematica,  entro  il  10  settembre
          2014,  mediante  inserimento   del   testo   delle   stesse
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale.
          Nel caso di mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
          predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della
          TASI e'  effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
          dicembre 2014 applicando  l'aliquota  di  base  dell'1  per
          mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite
          massimo di cui al primo periodo del comma 677, in  base  al
          quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU
          previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere
          superiore  all'aliquota  massima  consentita  dalla   legge
          statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al  10,6  per
          mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
          tipologie di immobile. La TASI dovuta  dall'occupante,  nel
          caso di mancato invio  della  delibera  entro  il  predetto
          termine del 10 settembre 2014 ovvero nel  caso  di  mancata
          determinazione della percentuale di cui al  comma  681,  e'
          pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  complessivo   del
          tributo, determinato con riferimento  alle  condizioni  del
          titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle
          deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014,
          ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto  ordinario  e
          alla  Regione  Siciliana  e  alla  Regione   Sardegna,   il
          Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014,  eroga  un
          importo  a  valere  sul  Fondo  di  solidarieta'  comunale,
          corrispondente al 50 per  cento  del  gettito  annuo  della
          TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per  ciascuno
          di essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
          finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il  Ministero
          dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate,  entro  il
          30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare  nei
          confronti  dei  singoli   comuni   ove   le   anticipazioni
          complessivamente  erogate   siano   superiori   all'importo
          spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
          comunale. L'Agenzia delle entrate procede a  trattenere  le
          relative somme, per  i  comuni  interessati,  da  qualsiasi
          entrata  loro  dovuta  riscossa  tramite  il  sistema   del
          versamento unificato, di cui all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli  importi  recuperati
          dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad
          apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          entro il mese di ottobre 2014 ai fini della  riassegnazione
          per il reintegro del Fondo  di  solidarieta'  comunale  nel
          medesimo anno." 
              Comma 5: 
                
              - La legge 15  marzo  1997,  n.  59,  reca  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.). 
              - Si riporta il  testo  dal  comma  380  al  comma  381
          dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228
          (Legge di stabilita' 2013): 
              "Art. 1. 
              (omissis) 
              380. Al fine di assicurare la spettanza ai  Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al  comma  380,  lettera  b),
          tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1),
          5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380  e  dei
          dati  del  gettito  dell'imposta  municipale   propria   ad
          aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013,  come
          stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
              380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380,
          a decorrere dall'anno 2014: 
              a) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera f) del  comma  380.  La  dotazione  del
          predetto Fondo  per  ciascuno  degli  anni  considerati  e'
          assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
          di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.  201  del
          2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
          all'entrata del bilancio statale una quota di pari  importo
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni.
          Con la legge di assestamento  o  con  appositi  decreti  di
          variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
          adottate  le  variazioni  compensative  in  aumento  o   in
          diminuzione  della  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
          comunale   per   tenere   conto   dell'effettivo    gettito
          dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
          uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
          di incentivare il processo di  riordino  e  semplificazione
          degli  enti  territoriali,   una   quota   del   fondo   di
          solidarieta' comunale, non inferiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e'  destinata
          ad incrementare il  contributo  spettante  alle  unioni  di
          comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e  una  quota  non  inferiore  a  30
          milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
          istituiti a seguito di fusione; 
              b)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          accordo da sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2014  per
          l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi,  sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per  i  singoli
          comuni: 
              1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6)  della
          lettera d) del comma 380; 
              2)  della  soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
              3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          e in diminuzione, delle  risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              c)  in  caso  di  mancato  accordo,  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  alla  lettera
          b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
              d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  di  cui  alla  lettera   b),   puo'   essere
          incrementata la quota di  gettito  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza comunale di cui  alla  lettera  a).  A
          seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, e' rideterminato l'importo  da  versare
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato.   L'eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              380-quater. Con riferimento ai comuni delle  regioni  a
          statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo  attribuito
          a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          380-ter e' accantonato per  essere  redistribuito,  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma 380-ter,  tra  i  comuni
          sulla base delle capacita' fiscali nonche'  dei  fabbisogni
          standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
          l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo  4
          della legge 5 maggio 2009, n.  42,  entro  il  31  dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la  quota
          del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  attribuita  con  il
          criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
          di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. 
              380-quinquies.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma
          380-quater, le modalita' e i  criteri  di  attuazione  sono
          stabiliti   mediante   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  15
          aprile  2014.  In  caso  di  mancata  intesa,  le   risorse
          corrispondenti sono distribuite  per  l'anno  2014  con  la
          medesima metodologia applicata per il riparto del fondo  di
          solidarieta'  di  cui  al  comma  380-ter  e,  a  decorrere
          dall'anno 2015, in  base  alle  disposizioni  del  predetto
          comma 380-quater. 
              381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre  2013
          il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione
          degli enti locali di cui all'articolo 151 del  Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  approvato
          con decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove  il
          bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
          per l'anno 2013 e' facoltativa  l'adozione  della  delibera
          consiliare di cui all'articolo 193,  comma  2,  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000.
          Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato  il
          bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata
          entro il termine massimo del 30 novembre 2013. 
              (omissis)". 
              Comma 5-bis: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 729-bis  e  729-quater,
          dell'articolo 1, della citata legge 27  dicembre  2013,  n.
          147, (legge di  stabilita'  2014),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              (omissis) 
              729-bis.  Al  fine  di  assicurare  la   piu'   precisa
          ripartizione del  fondo  di  solidarieta'  comunale,  ferme
          restando le dotazioni del  fondo  previste  a  legislazione
          vigente,  entro  il  mese  di  marzo  2014   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze provvede, sulla base  di  una
          metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta'  ed
          autonomie locali, alla verifica  del  gettito  dell'imposta
          municipale  propria   dell'anno   2013,   con   particolare
          riferimento alla distribuzione degli  incassi  relativi  ai
          fabbricati di categoria D. 
              OMISSIS 
              729-quater. In conseguenza  delle  variazioni  relative
          all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter,  per  i  soli
          comuni interessati, il termine previsto dall'articolo  227,
          del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al  30
          giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche  di
          cui al comma  729-bis,  il  Comune  sia  tenuto  a  versare
          ulteriori importi al fondo  di  solidarieta'  comunale,  in
          assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal  comune
          stesso a tale titolo, tali somme  possono  essere  imputate
          quale apposito impegno di  spesa  sull'annualita'  2014.  I
          comuni per i quali, alla data del 20  settembre  2014,  non
          sia stato possibile recuperare sul  fondo  di  solidarieta'
          comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a  debito  per
          effetto delle variazioni sulle assegnazioni  del  fondo  di
          solidarieta' comunale per  l'anno  2013  di  cui  al  comma
          729-bis  possono  chiedere  la   rateizzazione   triennale,
          decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  ivi
          comprese quelle da trattenere per il  tramite  dell'Agenzia
          delle entrate, con le modalita'  che  sono  rese  note  dal
          Ministero  dell'interno  mediante  apposito  comunicato.  A
          seguito delle richieste di rateizzazione di cui al  periodo
          precedente, il Ministero dell'interno  comunica  ai  comuni
          beneficiari  delle  maggiori  assegnazioni  del  fondo   di
          solidarieta' comunale per l'anno  2013,  di  cui  al  comma
          729-bis, gli  importi  da  riconoscere  in  ciascuna  delle
          annualita' 2015, 2016 e 2017. 
              (omissis)" 
              Comma 5-ter: 
                
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   32,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  recante
          "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale.", come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  32  (Incremento  del  Fondo  per  assicurare  la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili) 
              1. Al fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          pagamento di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  9
          ottobre  2002,  n.  231,  la  dotazione  del   "Fondo   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili" di cui al comma  10  dell'articolo  1
          del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e'
          incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al
          fine di far fronte ai pagamenti da parte  delle  Regioni  e
          degli enti locali dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili
          maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei  debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
          dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per
          il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche  se
          riconosciuti in bilancio in data  successiva,  ivi  inclusi
          quelli contenuti  nel  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale,  di  cui  all'articolo  243-bis  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con  delibera
          della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentita   la   Conferenza   unificata,   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la
          distribuzione dell'incremento di cui  al  comma  1  tra  le
          Sezioni  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili"  e,  in
          conformita' alle procedure di cui agli articoli 1,  2  e  3
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri,
          i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse  di
          cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi
          le regioni e gli enti locali che non hanno  precedentemente
          avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a  valere
          sul predetto Fondo. 
              3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2  determina
          anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per  il  2014  della
          Sezione di cui all'articolo 2 del decreto  legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64, derivante da  eventuali  disponibilita'
          relative  ad   anticipazioni   di   liquidita'   attribuite
          precedentemente  e  non  ancora  erogate   alla   data   di
          emanazione del suddetto decreto ministeriale,  ivi  incluse
          quelle  conseguenti   ad   eventuali   verifiche   negative
          effettuate dal Tavolo di cui al comma 4,  dell'articolo  2,
          del citato decreto legge n. 35 del  2013,  in  merito  agli
          adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del  comma  3,
          del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e  Province
          autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di
          cui al presente comma da parte del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate,
          oltre  che  alla  verifica  positiva  anche  alla   formale
          certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75  per
          cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle   relative
          registrazioni  contabili  da  parte   delle   Regioni   con
          riferimento  alle  anticipazioni  di  liquidita'   ricevute
          precedentemente. 
              4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il
          pagamento dei  debiti  del  settore  sanitario  di  cui  al
          presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro
          ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della  legge  311,  del
          2004, ovvero ai programmi operativi di  prosecuzione  degli
          stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello
          corrispondente  al  valore  dei  gettiti  derivanti   dalle
          maggiorazioni fiscali regionali, destinati  nell'anno  2013
          al finanziamento del servizio sanitario  regionale  per  il
          medesimo anno. Per le finalita'  del  presente  comma  sono
          destinati  600  milioni  di  euro   dell'incremento   della
          dotazione del fondo di cui al comma 1. 
              5.  Per  le  attivita'  gestite  da  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai sensi  del  presente  articolo,  nonche'
          dell'articolo 31, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
          euro 0,5 milioni per l'anno 2014." 
              Comma 5-quater: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante
          "Delega al Governo in materia di  federalismo  fiscale,  in
          attuazione dell'articolo 119 della Costituzione": 
              "Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
          federalismo fiscale) 
              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per
          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici
          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente
          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il
          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti
          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e
          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro
          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all' articolo 2; 
              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all' articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica di cui  all'  articolo
          5; 
              c)  sulla  base  dell'attivita'   conoscitiva   svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all' articolo 2. 
              6. Qualora il  termine  per  l'espressione  del  parere
          scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.".