Art. 43 
 
                       Abilitazione Preventiva 
 
  1. Il rappresentante legale dell'operatore economico,  in  possesso
della cittadinanza italiana, che  intenda  partecipare  a  gare  o  a
procedure classificate per l'affidamento  di  contratti  classificati
RISERVATISSIMO o SEGRETO, ovvero qualificati, relativi a lavori  o  a
forniture  di  beni   e   servizi   chiede   all'UCSe   il   rilascio
dell'Abilitazione Preventiva (AP),  informandone  l'ente  appaltante.
Chiede inoltre, unitamente alla richiesta  di  rilascio  dell'AP,  il
rilascio del NOS e dell'Abilitazione  temporanea  per  se'  e  per  i
soggetti interessati alla trattazione  di  informazioni  classificate
nell'ambito della procedura concorsuale, ove gia' non in possesso. 
  2. Per ottenere  il  rilascio  dell'Abilitazione  Preventiva  (AP),
l'operatore economico deve produrre: 
    a) copia del bando di gara o di altro  atto  di  indizione  della
procedura di affidamento per la quale si chiede  l'abilitazione,  dal
quale risulti la classificazione superiore a RISERVATO ed il relativo
livello e qualifica; 
    b)  dichiarazione  su  modello  approvato  dall'UCSe   circa   le
condizioni previste per il diniego, la sospensione o  la  revoca  del
NOS relative ai soggetti di cui all'art. 47, comma 2, ovvero ad altro
personale da abilitare. 
    c)  dichiarazione  con  la  quale  si  impegna,  qualora  risulti
affidatario dell'esecuzione di  lavori  o  di  fornitura  di  beni  e
servizi,  a  costituire  un'area  riservata  con  le  caratteristiche
indicate al Capo VIII,  idonea  a  soddisfare  le  esigenze  connesse
all'esecuzione contrattuale. 
    d) dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui
all'art. 47, comma 1, lett. a) e b). 
  3. Al fine di cui al comma 2 l'UCSe acquisisce secondo  le  vigenti
disposizioni e valuta: 
    a)  il  certificato,  in  corso  di  validita',  del   casellario
giudiziale e dei carichi pendenti  di  tutte  le  persone  legalmente
autorizzate a  rappresentare  ed  impegnare  l'impresa  e  di  quelle
incaricate di trattare le informazioni classificate; 
    b) il certificato integrale, in corso di validita', di iscrizione
al registro delle imprese,  rilasciato  dalla  competente  camera  di
commercio; 
    c) la documentazione antimafia di cui  all'art.  84  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  e  successive  modificazioni,
anche mediante le modalita' di cui all'art. 1, comma 52, della  legge
6 novembre 2012, n. 190; 
  4. Qualora l'operatore economico non disponga di un'area  riservata
di  II  classe,   la   trattazione   di   informazioni   classificate
RISERVATISSIMO  o  SEGRETO  potra'  svolgersi  esclusivamente  presso
un'area riservata del committente con le caratteristiche  di  cui  al
Capo VIII. La trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO
o  SEGRETO  con  sistemi  informatici  e'  consentita   all'operatore
economico  che  disponga  in  uso  esclusivo  di  un  CIS   omologato
dall'UCSe.  Qualora  tale  condizione   non   sussista,   l'operatore
economico, puo'  richiedere  di  utilizzare  un  sistema  informatico
omologato del committente. 
  5. L'abilitazione preventiva ha validita' di sei  mesi  dalla  data
del rilascio, prorogabili, in ragione del protrarsi  delle  procedure
di gara o di affidamento, per un periodo massimo di uguale durata. 
  6. Ferme restando le responsabilita' civili e  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci,  qualora  sia  accertata,  in  difformita'  da
quanto dichiarato dall'interessato, la sussistenza  di  alcuna  delle
condizioni previste dall'art. 37 a carico del legale  rappresentante,
si dispone il diniego o la revoca dell'AP. La richiesta  di  AP  puo'
essere reiterata dall'operatore economico  qualora  lo  stesso  abbia
proceduto all'estromissione del soggetto che ha fornito dichiarazioni
mendaci  dalla  titolarita'  della  legale  rappresentanza,   nonche'
dall'organizzazione di sicurezza. 
  7. L'istanza di rilascio dell'abilitazione preventiva  priva  della
documentazione di cui al comma 2, e'  dichiarata  irricevibile  e  ne
viene data comunicazione all'operatore economico interessato. 
  8. L'operatore economico all'atto dell'aggiudicazione  dei  lavori,
della fornitura o del servizio classificati RISERVATISSIMO o SEGRETO,
per il tramite della stazione appaltante, chiede  tempestivamente  il
rilascio  del  NOSI  e  delle  relative  omologazioni  CIS   e,   ove
necessario, COMSEC.