Art. 43 
 
 
                              Cessione 
 
  1. La cessione, in una o piu' soluzioni,  a  un  ente-ponte  ha  ad
oggetto: 
  a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno  o  piu'
enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; 
  b)  tutti  i  diritti,  le  attivita'  o   le   passivita',   anche
individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione,
o parte di essi. 
  2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non
supera il valore totale  dei  diritti  e  delle  attivita'  ceduti  o
provenienti da altre fonti. 
  3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre  la
cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni  o  dei
diritti, delle  attivita'  o  delle  passivita'  da  esso  acquisiti,
secondo una procedura aperta, trasparente,  non  discriminatoria  nei
confronti dei potenziali  acquirenti,  assicurando  che  la  cessione
avvenga a condizioni di mercato. 
  4. Fermo restando l'articolo 47, comma  9,  l'  ente-ponte  succede
all'ente sottoposto a risoluzione  nei  diritti,  nelle  attivita'  o
nelle  passivita'  ceduti,  salvo  che  la  Banca  d'Italia  disponga
diversamente  ove  necessario  per  conseguire  gli  obiettivi  della
risoluzione. 
  5. Si applica l'articolo 40, comma 3.