Art. 43 Poteri delle Autorita' 1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate anche in relazione: a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 3; b) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS; c) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; d) alle relazioni sulla gestione di cui agli articoli 37 e 41. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresi' per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 5. Nel caso di societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel caso di societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e di societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob. 6. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 43: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 80 (Patrimoni destinati). - 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformita' ai principi contabili internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformita' ai principi contabili internazionali. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi contabili internazionali.». - Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' recita: «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.». - Il testo delle lettere e) ed o) del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: (Omissis); e) "Societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; (Omissis); o) "Societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; (Omissis)».