Art. 43 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della  legge  n.  190
del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
191,1 milioni di euro per l'anno 2016,  592,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni  di
euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per  l'anno  2020,  856,5
milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni  di  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede  mediante  le
economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente
decreto. 
  2. I benefici di  cui  agli  articoli  dal  2  al  24  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti  anche  per  gli
anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  27  del  predetto
decreto  legislativo.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno  2016,  125
milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018,
130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro  per  l'anno
2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  n.
190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. 
  3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e' soppresso. All'onere derivante dal primo periodo  del
presente comma valutato in 270,1 milioni di  euro  per  l'anno  2018,
567,2 milioni di euro per l'anno 2019,  570,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni  di
euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  594,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente  articolo.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  anche  avvalendosi  del  sistema
permanente  di  monitoraggio  e  valutazione   istituito   ai   sensi
dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
provvedono,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio   degli   effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo  periodo  del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in  procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio  riconosciuto
ai sensi del primo periodo del presente comma. 
  4.  Con  esclusivo  riferimento  agli  eventi   di   disoccupazione
verificatisi  tra  il  1°  maggio  2015  e  il  31  dicembre  2015  e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali  dei  settori
produttivi del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  qualora  la
durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore  a  6  mesi,  ai  fini  del
calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di
tale   articolo,   relativamente   ad   eventuali   prestazioni    di
disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012
fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in conseguenza dell'applicazione del  primo  periodo  non
puo' superare il limite massimo di 6 mesi.  All'onere  derivante  dai
primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  anche
avvalendosi del sistema  permanente  di  monitoraggio  e  valutazione
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  n.  92  del
2012, provvedono, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio   degli   effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo  periodo  del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in  procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio  riconosciuto
ai sensi del primi due periodi del presente comma. 
  5. Ai fini della prosecuzione  della  sperimentazione  relativa  al
riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  all'articolo  16  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  anche  con  riferimento  ai
lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito  di
questa per l'intera sua durata oltre la data del  31  dicembre  2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto
legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di euro per
l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di  170  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della  sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse  di
cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal  primo
periodo  medesimo  del  presente  comma,  fermi  restando  i  criteri
disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto  legislativo  n.  22
del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere  usufruita
per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12  mesi  precedenti  il
termine del periodo di  fruizione  della  NASpI  e  comunque  per  un
periodo pari o superiore a 24  mesi  nel  quinquennio  precedente  il
medesimo termine.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   prosecuzione   della
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di
cui al presente comma. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
presente comma pari a 180  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno  2018
e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo. 
  6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17,  comma  1
del decreto legislativo n. 22 del 2015, il  fondo  per  le  politiche
attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per
l'anno 2016, di 82 milioni di euro  annui  per  ciascuno  degli  anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di  52  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno  2022,  di  25
milioni di euro per l'anno 2023 e di  10  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dal  2024.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
presente comma pari a 32 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  82
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni
di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021,  a  40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023
e a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2024  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 107, della  legge  n.  190  del  2014,  come  rifinanziato  dal
presente articolo. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 43: 
              Per il testo dell'art. 1, comma 107, della citata legge
          n. 190 del 2014 si vedano le note all'art. 42. 
              Si riportano  gli  articoli  da  2  a  24  del  decreto
          legislativo  15  giugno  2015,  n.  80   (Misure   per   la
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro,
          in attuazione dell'art. 1, commi 8  e  9,  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 2. Modifiche all'art. 16 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire  al
          lavoro le donne. 
              1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 16, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              «d) durante  i  giorni  non  goduti  prima  del  parto,
          qualora il parto avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a
          quella presunta. Tali giorni si aggiungono  al  periodo  di
          congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma
          dei periodi di cui alle lettere a) e c)  superi  il  limite
          complessivo di cinque mesi.»; 
              b) dopo l'art. 16 e' inserito il seguente: 
              «Art. 16-bis  (Rinvio  e  sospensione  del  congedo  di
          maternita'). - 1. In caso di ricovero del  neonato  in  una
          struttura pubblica  o  privata,  la  madre  ha  diritto  di
          chiedere la sospensione del congedo di  maternita'  per  il
          periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettere c) e d), e  di
          godere del congedo, in tutto o  in  parte,  dalla  data  di
          dimissione del bambino. 
              2. Il diritto di cui al comma 1 puo' essere  esercitato
          una sola volta per  ogni  figlio  ed  e'  subordinato  alla
          produzione  di  attestazione   medica   che   dichiari   la
          compatibilita' dello stato di salute  della  donna  con  la
          ripresa dell'attivita' lavorativa.»." 
              "Art. 3. Modifiche all'art. 24 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151,  in  materia  di  prolungamento  del
          diritto alla corresponsione del trattamento economico 
              1. All'art. 24 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei
          casi  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro   previsti
          dall'art. 54,  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c),  che  si
          verifichino durante i  periodi  di  congedo  di  maternita'
          previsti dagli articoli 16 e 17»." 
              "Art. 4. Modifiche all'art. 26 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di  maternita'
          nei casi di adozione e affidamento 
              1. All'art. 26 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
              «6-bis. La disposizione di cui  all'art.  16-bis  trova
          applicazione anche al congedo  di  maternita'  disciplinato
          dal presente articolo.»." 
              "Art. 5. Modifiche all'art. 28 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita' 
              1. All'art. 28 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
              «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano
          anche qualora la  madre  sia  lavoratrice  autonoma  avente
          diritto all'indennita' di cui all'art. 66». 
              1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al  padre
          lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta  la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe spettata alla lavoratrice in caso  di  morte  o  di
          grave infermita' della madre ovvero di  abbandono,  nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre»; 
              b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il  padre  lavoratore  che  intende  avvalersi  del
          diritto di cui ai commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di
          lavoro  la  certificazione  relativa  alle  condizioni  ivi
          previste. In caso di  abbandono,  il  padre  lavoratore  ne
          rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti  amministrativi
          necessari all'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma
          1-ter, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.»." 
              "Art. 6. Modifiche all'art. 31 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di  paternita'
          nei casi di adozione e affidamento 
              1. All'art. 31 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il congedo di cui all'art.  26,  comma  4,  spetta,
          alle medesime condizioni, al lavoratore  anche  qualora  la
          madre  non  sia  lavoratrice.  L'ente  autorizzato  che  ha
          ricevuto l'incarico di  curare  la  procedura  di  adozione
          certifica la durata del periodo  di  permanenza  all'estero
          del lavoratore.»." 
              "Art. 7. Modifiche all'art. 32 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale 
              1. All'art. 32 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto  anni  di
          vita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  primi  suoi
          dodici anni di vita»; 
              b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              «1-ter. In caso di mancata regolamentazione,  da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»; 
              c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al  comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria.»." 
              "Art. 8. Modifiche all'art. 33 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151,  in  materia  di  prolungamento  del
          congedo parentale 
              1. All'art. 33, comma 1,  del  decreto  legislativo  26
          marzo  2001,  n.  151,  le  parole:  «entro  il  compimento
          dell'ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle
          seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di  vita
          del bambino»." 
              "Art. 9. Modifiche all'art. 34 del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento  economico
          e normativo 
              1. All'art. 34 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: «fino  al  terzo  anno»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino al sesto anno»; 
              b) al comma 3 dopo le parole: «e' dovuta» sono inserite
          le  seguenti:  «,  fino  all'ottavo  anno   di   vita   del
          bambino,»." 
              "Art. 10. Modifiche all'art. 36 del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale  nei
          casi di adozione e affidamento 
              1. All'art. 36 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso
          del minore in famiglia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. L'indennita'  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  e'
          dovuta, per il periodo massimo  complessivo  ivi  previsto,
          entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.»." 
              "Art. 11. Modifiche all'art. 53 del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno 
              1. All'art. 53, comma 2,  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151, dopo la  lettera  b),  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria  di
          un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del  minore  in
          famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno  di  eta'
          o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il  lavoratore
          padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.»." 
              "Art. 12. Modifiche all'art. 55 del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di dimissioni 
              1. All'art. 55 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante
          il periodo per cui e' previsto, a norma  dell'art.  54,  il
          divieto di licenziamento, la lavoratrice  ha  diritto  alle
          indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali
          per  il  caso  di  licenziamento.  La  lavoratrice   e   il
          lavoratore che si dimettono nel predetto periodo  non  sono
          tenuti al preavviso.»; 
              b) il comma 5 e' abrogato." 
              "Art. 13. Modifiche all'art. 64 del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di  lavoratrici  iscritte
          alla gestione separata di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 
              1. Dopo l'art. 64 sono inseriti i seguenti: 
              «Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso  di
          adozione, nazionale o internazionale, alle  lavoratrici  di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, non iscritte  ad  altre  forme  obbligatorie,  spetta,
          sulla base di idonea documentazione,  un'indennita'  per  i
          cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in
          famiglia, alle condizioni e secondo le modalita' di cui  al
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. 
              Art. 64-ter (Automaticita' delle prestazioni). -  1.  I
          lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335,  non  iscritti  ad  altre  forme  obbligatorie,  hanno
          diritto all'indennita'  di  maternita'  anche  in  caso  di
          mancato versamento alla gestione  dei  relativi  contributi
          previdenziali da parte del committente.»." 
              "Art. 14. Modifica del capo XI del decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151 
              1. La rubrica del capo XI e' sostituita dalla seguente:
          «Lavoratori autonomi»." 
              "Art. 15. Modifiche all'art. 66 del decreto legislativo
          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  indennita'  di
          maternita' per le lavoratrici autonome e  le  imprenditrici
          agricole 
              1. All'art. 66 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
              «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al  padre
          lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata
          alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua,  in
          caso di morte o di grave infermita' della madre  ovvero  di
          abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
          bambino al padre.»." 
              "Art. 16. Modifiche all'art. 67 del decreto legislativo
          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  modalita'   di
          erogazione dell'indennita' di maternita' per le lavoratrici
          autonome e le imprenditrici agricole 
              1. All'art. 67 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. L'indennita' di cui all'art. 66,  comma  1-bis,
          e'  erogata  previa  domanda  all'INPS,   corredata   dalla
          certificazione relativa alle condizioni  ivi  previste.  In
          caso di abbandono il padre  lavoratore  autonomo  ne  rende
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
              b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. In caso di adozione o di affidamento,  l'indennita'
          di maternita' di cui all'art.  66  spetta,  sulla  base  di
          idonea documentazione,  per  i  periodi  e  secondo  quanto
          previsto all'art. 26.»." 
              "Art. 17. Modifica del capo XII del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151 
              1.  La  rubrica  del  capo  XII  e'  sostituita   dalla
          seguente: «Liberi professionisti»." 
              "Art. 18. Modifiche all'art. 70 del decreto legislativo
          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  indennita'  di
          maternita' per le libere professioniste 
              1. All'art. 70 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
              «3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al  padre
          libero  professionista  per  il  periodo  in  cui   sarebbe
          spettata alla madre libera professionista o  per  la  parte
          residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre
          ovvero  di  abbandono,  nonche'  in  caso  di   affidamento
          esclusivo del bambino al padre.»." 
              "Art. 19. Modifiche all'art. 71 del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, in materia di  termini  e  modalita'
          della domanda per l'indennita' di maternita' per le  libere
          professioniste 
              1. All'art. 71 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis. L'indennita' di cui all'art. 70, comma 3-ter e'
          erogata previa domanda al  competente  ente  previdenziale,
          corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi
          previste.  In   caso   di   abbandono   il   padre   libero
          professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445.»." 
              "Art. 20. Modifiche all'art. 72 del decreto legislativo
          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  indennita'  di
          maternita'  per  le  libere  professioniste  nei  casi   di
          adozione e affidamento 
              1. All'art. 72 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. In caso di adozione o di affidamento,  l'indennita'
          di maternita' di cui all'art.  70  spetta,  sulla  base  di
          idonea documentazione,  per  i  periodi  e  secondo  quanto
          previsto all'art. 26.»; 
              b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. La domanda deve essere presentata  dalla  madre  al
          competente  ente  che  gestisce   forme   obbligatorie   di
          previdenza in favore dei  liberi  professionisti  entro  il
          termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso  del
          minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni,  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto
          a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e  la
          data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.»." 
              "Art. 21. Modifiche all'art. 85 del decreto legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in vigore 
              1. All'art. 85 del decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z); 
              b) al comma  2,  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «h) il decreto del Ministro della sanita' 10  settembre
          1998;»." 
              "Art. 22. Modifiche  agli  articoli  11  e  18-bis  del
          decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  in  materia  di
          lavoro notturno 
              1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art.  11,  comma  2,  dopo  la  lettera  b),  e'
          inserita la seguente: 
              «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria  di
          un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del  minore  in
          famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno  di  eta'
          o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il  lavoratore
          padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;»; 
              b) all'art. 18-bis, comma 1, secondo periodo,  dopo  le
          parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis)
          e»." 
              "Art. 23. Disposizioni in materia di telelavoro 
              1. I datori di  lavoro  privati  che  facciano  ricorso
          all'istituto del telelavoro per motivi legati  ad  esigenze
          di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza  di
          accordi  collettivi  stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          possono escludere i lavoratori ammessi  al  telelavoro  dal
          computo dei limiti numerici previsti da leggi  e  contratti
          collettivi per l'applicazione di  particolari  normative  e
          istituti." 
              "Art. 24. Congedo per le donne vittime di  violenza  di
          genere 
              1.  La  dipendente  di  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita  nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati dai servizi sociali del  comune  di
          residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di
          cui all'art. 5-bis decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
          n. 119, ha il diritto di astenersi dal  lavoro  per  motivi
          connessi al suddetto percorso di protezione per un  periodo
          massimo di tre mesi. 
              2.   Le   lavoratrici   titolari   di    rapporti    di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  inserite   nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati dai servizi sociali del  Comune  di
          residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
          cui all'art. 5-bis, del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.
          93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  ottobre
          2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione  del  rapporto
          contrattuale  per  motivi  connessi  allo  svolgimento  del
          percorso  di  protezione,  per  il  periodo  corrispondente
          all'astensione, la cui durata non puo' essere  superiore  a
          tre mesi. 
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di  oggettiva
          impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro
          o il committente con un termine di preavviso non  inferiore
          a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della  fine
          del periodo di congedo e a produrre  la  certificazione  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              4. Durante il periodo di  congedo,  la  lavoratrice  ha
          diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
          retribuzione,   con   riferimento   alle   voci   fisse   e
          continuative del trattamento,  e  il  periodo  medesimo  e'
          coperto  da  contribuzione  figurativa.   L'indennita'   e'
          corrisposta dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'
          previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
          maternita'. I datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia
          contributiva,    detraggono    l'importo    dell'indennita'
          dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
          previdenziale competente. Per  i  dipendenti  dei  predetti
          datori di lavoro privati, compresi quelli per i  quali  non
          e'  prevista  l'assicurazione   per   le   prestazioni   di
          maternita',  l'indennita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          corrisposta  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  1   del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33.  Tale
          periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio  a
          tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione  delle
          ferie, della tredicesima mensilita' e  del  trattamento  di
          fine rapporto. 
              5. Il congedo di cui al comma 1 puo'  essere  usufruito
          su base oraria o giornaliera  nell'arco  temporale  di  tre
          anni  secondo  quanto  previsto   da   successivi   accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale.
          In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte   della
          contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del
          congedo, la dipendente  puo'  scegliere  tra  la  fruizione
          giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e'
          consentita in misura  pari  alla  meta'  dell'orario  medio
          giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
          immediatamente precedente a quello nel corso del  quale  ha
          inizio il congedo. 
              6. La lavoratrice di cui al comma  1  ha  diritto  alla
          trasformazione del rapporto di  lavoro  a  tempo  pieno  in
          lavoro a tempo  parziale,  verticale  od  orizzontale,  ove
          disponibili in organico. Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale deve essere nuovamente  trasformato,  a  richiesta
          della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 
              7.  Restano  in  ogni  caso  salve  disposizioni   piu'
          favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.". 
              Si riporta l'art. 5 del  decreto  legislativo  4  marzo
          2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino  della  normativa
          in  materia  di   ammortizzatori   sociali   in   caso   di
          disoccupazione  involontaria  e   di   ricollocazione   dei
          lavoratori  disoccupati,  in  attuazione  della  legge   10
          dicembre  2014,  n.  183),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 5. Durata 
              1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per  un  numero
          di  settimane  pari   alla   meta'   delle   settimane   di
          contribuzione  degli  ultimi  quattro  anni.  Ai  fini  del
          calcolo  della  durata  non  sono   computati   i   periodi
          contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione  delle
          prestazioni di disoccupazione.". 
              Si riporta l'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 17. Legge di contabilita' e finanza pubblica 
              (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge n.  92
          del 2012: 
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore 
              (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.". 
              Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo  n.
          22 del 2015: 
              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 
              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in  via
          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
          sua durata entro  il  31  dicembre  2015,  siano  privi  di
          occupazione e si trovino in  una  condizione  economica  di
          bisogno. 
              2. Nel primo anno di applicazione gli  interventi  sono
          prioritariamente riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a
          nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori  in
          eta' prossima al pensionamento. In ogni caso,  il  sostegno
          economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
          Fondo di cui al comma 7. 
              3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
          di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
          indennita' NASpI percepita,  e,  comunque,  in  misura  non
          superiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8  agosto  1995,  n.  335.
          L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato
          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella
          misura e secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di
          cui al comma 6. 
              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro
          i redditi derivanti da  nuova  occupazione  possono  essere
          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  limiti  e  secondo  i
          criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 
              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   e'   condizionata
          all'adesione ad  un  progetto  personalizzato  redatto  dai
          competenti  servizi  per  l'impiego,  contenente  specifici
          impegni  in  termini   di   ricerca   attiva   di   lavoro,
          disponibilita' a partecipare ad iniziative di  orientamento
          e formazione, accettazione di adeguate proposte di  lavoro.
          La partecipazione alle iniziative di  attivazione  proposte
          e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
          definiti: 
              a)  la  situazione  economica  di  bisogno  del  nucleo
          familiare di cui  al  comma  1,  valutata  in  applicazione
          dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non  computando
          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
          l'ASDI; 
              b)   l'individuazione   di   criteri    di    priorita'
          nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; 
              c) gli incrementi dell'ASDI per carichi  familiari  del
          lavoratore di cui al comma 3, comunque  nel  limite  di  un
          importo massimo; 
              d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi
          da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI  di
          cui al comma 4; 
              e) le caratteristiche del progetto personalizzato e  il
          sistema  degli  obblighi   e   delle   misure   conseguenti
          all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; 
              f) i flussi informativi tra i servizi per  l'impiego  e
          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8  novembre
          2000,   n.   328,   per   il   tramite    del    Casellario
          dell'assistenza, di cui all'art. 13  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              g) i controlli per evitare la fruizione indebita  della
          prestazione; 
              h) le  modalita'  di  erogazione  dell'ASDI  attraverso
          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              8. All'eventuale riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.". 
              Si riporta l'art.  17,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 22 del 2015: 
              "Art. 17. Contratto di ricollocazione 
              1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,
          istituito dall'art. 1, comma 215, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e'  incrementato,  per  l'anno  2015,  di  32
          milioni  di  euro  provenienti  dal  gettito  relativo   al
          contributo di cui all'art. 2,  comma  31,  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del  presente
          decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle
          politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
          lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,  possono
          attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147(Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato-  legge  di  stabilita'
          2014): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              215. Al fine di favorire  il  reinserimento  lavorativo
          dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in  regime  di
          deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai  sensi
          dell'art. 1, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,  presso
          il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
          istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro,  con
          una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno
          2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e
          2016. Con successivo decreto di  natura  non  regolamentare
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
          iniziative, anche sperimentali, finanziabili a  valere  sul
          Fondo di cui al primo  periodo  e  volte  a  potenziare  le
          politiche attive del lavoro, tra  le  quali,  ai  fini  del
          finanziamento  statale,  puo'  essere  compresa  anche   la
          sperimentazione regionale del contratto di  ricollocazione,
          sostenute da programmi formativi specifici.".