Art. 43 
 
                Reperimento alloggi per la locazione 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con  le  azioni
poste in essere prima della data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono fatte salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai  sensi  delle
medesime  disposizioni.  I  vice  commissari,  possono  procedere  al
reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici
danneggiati con esito diverso  da  «A»  della  scheda  AeDES  di  cui
all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili  non  utilizzati
per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione   di   criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1
e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi  da
parte dei beneficiari. All'assegnazione  degli  alloggi  provvede  il
Sindaco del comune interessato. 
  3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza
in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati  a
seguito degli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )),  la  durata
dei contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti  anche
per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 
  4. Per le finalita' del presente articolo si  provvede  nell'ambito
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della  citata
          ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
          n. 394 del 2016: 
              «Art. 4 (Misure volte ad assicurare  l'assistenza  alle
          popolazioni in forma transitoria).  -  1.  Nell'ambito  del
          coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016,
          le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria  curano,  nei
          rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con  i  comuni
          interessati, l'ordinata  attuazione  delle  diverse  misure
          volte  ad  assicurare,  senza  soluzione  di   continuita',
          l'assistenza  in   forma   transitoria   alle   popolazioni
          residenti in edifici danneggiati con esito diverso  da  "A"
          successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza  in
          tenda, articolate come segue: 
              a)   concessione   del   contributo   per    l'autonoma
          sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016; 
              b)  ospitalita'  presso  strutture  pubbliche  all'uopo
          individuate; 
              c) ospitalita' presso strutture alberghiere,  anche  in
          altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra  le
          regioni, le amministrazioni comunali  e  le  organizzazioni
          rappresentative delle imprese interessate; 
              d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case,  previ
          accordi con i relativi proprietari; 
              e)  altre  soluzioni  temporanee,  previa  verifica  di
          fattibilita' tecnica.». 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2  e  5
          della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   e   successive
          modificazioni (Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio
          degli immobili adibiti ad uso abitativo): 
              «Art.  2  (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo   dei
          contratti di locazione). - 1. Le  parti  possono  stipulare
          contratti di locazione di durata non  inferiore  a  quattro
          anni, decorsi i quali i contratti  sono  rinnovati  per  un
          periodo di quattro anni, fatti  salvi  i  casi  in  cui  il
          locatore intenda adibire l'immobile agli usi  o  effettuare
          sullo stesso le opere di cui  all'art.  3,  ovvero  vendere
          l'immobile alle condizioni e con le  modalita'  di  cui  al
          medesimo art.  3.  Alla  seconda  scadenza  del  contratto,
          ciascuna delle parti ha diritto di  attivare  la  procedura
          per il rinnovo a nuove condizioni  o  per  la  rinuncia  al
          rinnovo del contratto, comunicando  la  propria  intenzione
          con lettera raccomandata da inviare all'altra parte  almeno
          sei mesi prima della scadenza. La parte  interpellata  deve
          rispondere a  mezzo  lettera  raccomandata  entro  sessanta
          giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
          secondo periodo. In mancanza di risposta o  di  accordo  il
          contratto si intendera' scaduto  alla  data  di  cessazione
          della locazione. In mancanza della comunicazione di cui  al
          secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle
          medesime condizioni. 
              2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai  sensi  del
          comma 1, i  contraenti  possono  avvalersi  dell'assistenza
          delle  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e   dei
          conduttori. 
              3. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  1,  le
          parti possono stipulare contratti di  locazione,  definendo
          il valore del canone, la durata  del  contratto,  anche  in
          relazione a quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  1,  nel
          rispetto comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5  del
          presente articolo, ed altre condizioni  contrattuali  sulla
          base di quanto stabilito in appositi  accordi  definiti  in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e   le   organizzazioni   dei    conduttori    maggiormente
          rappresentative. Al fine di promuovere i predetti  accordi,
          i comuni, anche in forma associata, provvedono a  convocare
          le predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni  dalla
          emanazione del decreto di cui al comma  2  dell'art.  4.  I
          medesimi   accordi   sono   depositati,   a   cura    delle
          organizzazioni firmatarie,  presso  ogni  comune  dell'area
          territoriale interessata. 
              4. Per favorire la realizzazione degli accordi  di  cui
          al comma 3,  i  comuni  possono  deliberare,  nel  rispetto
          dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
          sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari  che
          concedono in locazione a titolo  di  abitazione  principale
          immobili alle condizioni definite dagli accordi  stessi.  I
          comuni che  adottano  tali  delibere  possono  derogare  al
          limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
          aliquote, dalla normativa vigente  al  momento  in  cui  le
          delibere stesse sono assunte. I comuni di  cui  all'art.  1
          del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  1989,  n.  61,  e
          successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
          primo periodo possono derogare al limite massimo  stabilito
          dalla normativa vigente in misura non superiore  al  2  per
          mille, limitatamente agli immobili non locati per  i  quali
          non  risultino  essere  stati   registrati   contratti   di
          locazione da almeno due anni. 
              5. I contratti di  locazione  stipulati  ai  sensi  del
          comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,  ad
          eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima  scadenza
          del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo  del
          medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
          fatta salva la facolta' di disdetta da parte  del  locatore
          che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare  sullo
          stesso  le  opere  di  cui  all'art.  3,   ovvero   vendere
          l'immobile alle condizioni e con le  modalita'  di  cui  al
          medesimo art. 3.  Alla  scadenza  del  periodo  di  proroga
          biennale ciascuna delle parti ha  diritto  di  attivare  la
          procedura per il  rinnovo  a  nuove  condizioni  o  per  la
          rinuncia al rinnovo del contratto  comunicando  la  propria
          intenzione con lettera raccomandata  da  inviare  all'altra
          parte almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In  mancanza
          della comunicazione il contratto e'  rinnovato  tacitamente
          alle medesime condizioni. 
              6. I contratti di locazione stipulati prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge che si  rinnovino
          tacitamente sono disciplinati  dal  comma  1  del  presente
          articolo.». 
              «Art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria).
          - 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce  le
          condizioni e le modalita' per la stipula  di  contratti  di
          locazione di natura transitoria anche di  durata  inferiore
          ai limiti previsti  dalla  presente  legge  per  soddisfare
          particolari esigenze delle parti. 
              2. In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          possono  essere  stipulati  contratti  di   locazione   per
          soddisfare le esigenze abitative di  studenti  universitari
          sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis. 
              3. E' facolta' dei comuni  sede  di  universita'  o  di
          corsi universitari distaccati, eventualmente  d'intesa  con
          comuni limitrofi, promuovere specifici accordi  locali  per
          la definizione, sulla base dei criteri stabiliti  ai  sensi
          del comma  2  dell'art.  4,  dei  canoni  di  locazione  di
          immobili ad uso abitativo per studenti  universitari.  Agli
          accordi partecipano, oltre alle organizzazioni  di  cui  al
          comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo  studio
          e le associazioni degli studenti,  nonche'  cooperative  ed
          enti non lucrativi operanti nel settore.».