Art. 43 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "I titoli di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione" e le parole: "all'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016."; c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date: a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia; b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; c) 1° luglio 2013 per la Croazia; d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. 2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. 2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.".
Note all'art. 43: - Il testo dell'articolo 55 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 55 (Diritti acquisiti specifici degli architetti). - 1. Sono riconosciuti i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 52, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. 1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016. 2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato. 2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date: a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia; b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; c) 1° luglio 2013 per la Croazia; d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. 2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. 2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.".