Art. 43 (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attivita' in conformita' alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina: a) le responsabilita' delle parti e le disposizioni nazionali applicabili; b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilita' e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente. 3. Se una o piu' amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu' enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri: a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita'. 4. L'accordo ai sensi del presente articolo e' applicabile per un periodo indeterminato, quando e' fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero puo' essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.
Note all'art. 43 - Il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1082/2006 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2006, n. L 210.