Art. 43
Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle
pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e' soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche
il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle
relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che
disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il
riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono
definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti
delle amministrazioni.»;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 43:
- si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e
reperibilita', anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita',
omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati
definitivi, nonche' delle relative banche dati in loro
possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio
della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di
tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71
sono definite le modalita' per la realizzazione e la
modifica dei siti delle amministrazioni.
2. - 3. (abrogati).»