Art. 43 Criteri di appropriatezza del ricovero in day hospital 1. I ricoveri in day hospital per finalita' diagnostiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi: a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato; b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa. 2. I ricoveri in day hospital per finalita' terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi: a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico; b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessita' di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata; c) necessita' di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia; d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente. 3. Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per disincentivare i ricoveri inappropriati.