Art. 43 
 
                          Norme di raccordo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395  e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n.  63,  il
personale della carriera dei funzionari e del  ruolo  ad  esaurimento
del   Corpo   di   polizia   penitenziaria   e'   gerarchicamente   e
funzionalmente dipendente  dal  direttore  dell'istituto  in  ragione
delle  specifiche  attribuzioni  conferite  all'autorita'   dirigente
dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti. 
  2. Il personale della  carriera  dei  funzionari  e  del  ruolo  ad
esaurimento  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  qualita'  di
direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli  istituti,
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  nell'utilizzazione   del
personale del  Corpo  gerarchicamente  dipendente,  svolge  i  propri
compiti con l'autonomia professionale e le  responsabilita'  relative
al settore di competenza. 
  3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata  dal  Ministro
della giustizia a norma dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  15
febbraio 2006, n. 63 resta ferma  sino  all'adozione  dei  successivi
decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990,
          n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): 
              "Art.  9  (Doveri  di   subordinazione).   -   1.   Gli
          appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
          di subordinazione gerarchica nei confronti: 
              a) del Ministro di grazia e giustizia; 
              b) dei Sottosegretari di  Stato  per  la  grazia  e  la
          giustizia  quando  esercitano,  per  delega  del  Ministro,
          attribuzioni in materia penitenziaria; 
              c)  del  Capo  del  Dipartimento   dell'Amministrazione
          penitenziaria; 
              d) del direttore dell'ufficio del personale  del  Corpo
          di polizia penitenziaria; 
              e) del provveditore regionale; 
              f) del direttore dell'istituto; 
              g) dei superiori gerarchici.". 
              -  Si  riportano  gli  articoli  2  e  9  del   decreto
          legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63  (Ordinamento  della
          carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27
          luglio 2005, n. 154): 
              "Art. 2  (Funzioni  dirigenziali).  -  1.  La  carriera
          dirigenziale  penitenziaria  e'  unitaria  in  ragione  dei
          compiti di esecuzione penale attribuite ai  funzionari.  Lo
          svolgimento  della  carriera  e'  regolato   dal   presente
          decreto, e sussidiariamente ed in quanto  compatibili,  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, e successive modificazioni. 
              2.  I  funzionari  esercitano,  secondo  la   qualifica
          ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: 
              a)   direzione   delle   articolazioni    centrali    e
          territoriali dell'Amministrazione penitenziaria;  direzione
          dell'Istituto  superiore  di  studi   penitenziari,   degli
          istituti   penitenziari,   degli   ospedali    psichiatrici
          giudiziari,  degli  uffici  locali  di  esecuzione   penale
          esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento  del
          personale penitenziario; 
              b) attivita' di rappresentanza, nell'adempimento  degli
          incarichi    indicati    sub    a),    dell'Amministrazione
          penitenziaria  anche  a   livello   territoriale,   nonche'
          attivita'  di  riferimento,  per  gli  affari   di   natura
          penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi
          statali e gli enti  locali,  nonche',  per  gli  aspetti  e
          profili   relativi   alla   sicurezza,   per   gli   uffici
          territoriali  del  Governo  (prefetture)  e  per  le  forze
          dell'ordine; 
              c)  coordinamento  e  trattazione  delle  attivita'  di
          livello  internazionale  per  i   settori   di   competenza
          dell'Amministrazione penitenziaria; connessi  rapporti  con
          il Ministero degli affari esteri e del  competente  ufficio
          di diretta collaborazione con il Ministro; 
              d)  attivita'  finalizzate  a  garantire  il   regolare
          funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo  in
          particolare di: 
              1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto
          dalla  legge  25  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, costituisca permanente obiettivo  per  tutte
          le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari; 
              2)   salvaguardare   costantemente,   negli    istituti
          penitenziari, le condizioni di  ordine  e  disciplina,  nel
          pieno rispetto della  dignita'  della  persona,  e  per  il
          soddisfacimento   delle   esigenze   di   sicurezza   della
          collettivita'; 
              3) garantire  la  tutela  della  salute  delle  persone
          detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione  con
          i servizi sanitari del territorio; 
              4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti
          ammessi  a  misure  alternative  all'esecuzione  penale  in
          carcere e, comunque, di  coloro  nei  cui  confronti  siano
          stati  adottati,  da  parte   dell'autorita'   giudiziaria,
          provvedimenti  limitativi  della  liberta'  personale   che
          debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari; 
              5) garantire il trattamento dei soggetti in  esecuzione
          penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi
          e gli organismi  interessati  presenti  nel  territorio  di
          competenza; 
              e)  attivita'   finalizzate   all'accrescimento   delle
          professionalita' operanti in ambiente  penitenziario  e  di
          quanti siano autorizzati a prestare opera, anche  a  titolo
          gratuito e volontario, nel medesimo contesto; 
              f) attivita' di controllo e verifica  dei  risultati  e
          degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei
          dirigenti  penitenziari  e  del  personale  operante  nelle
          strutture penitenziarie; 
              g)  con  riferimento  agli   incarichi   di   dirigente
          responsabile  degli   istituti   ed   uffici   interessati,
          attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale  di
          polizia    penitenziaria    operante     nelle     medesime
          articolazioni; 
              h)  attivita'  di  coordinamento  delle  diverse   aree
          funzionali, comunque  denominate  e  qualunque  ne  sia  la
          specifica competenza tecnica ed operativa,  operanti  negli
          uffici centrali e periferici, negli istituti  penitenziari,
          negli uffici locali di  esecuzione  penale  esterna,  negli
          ospedali   psichiatrici   giudiziari,   nelle   scuole   di
          formazione ed aggiornamento; 
              i)  attivita'  di  studio,  ricerca  e  produzione   di
          documentazioni comunque utili al miglioramento dei  servizi
          penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita'
          prestata negli ambienti penitenziari; 
              j) attivita' di diretta collaborazione con i capi degli
          uffici,  degli  istituti  penitenziari,  delle  scuole   di
          formazione, degli ospedali psichiatrici  giudiziari,  degli
          uffici locali di esecuzione penale esterna. 
              "Art. 9 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i
          posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti
          penitenziari  ed  ai  dirigenti  con  incarichi  superiori,
          nell'ambito  degli   uffici   centrali   e   degli   uffici
          territoriali  dell'Amministrazione,  sono  individuati  con
          decreto del Ministro, emanato ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla
          tabella A. 
              2. Con  lo  stesso  decreto,  e'  definita  la  diversa
          rilevanza degli uffici centrali e territoriali  di  livello
          dirigenziale non generale, tenendo conto: 
              a) del numero dei detenuti,  dei  condannati  presi  in
          carico o degli internati; 
              b) del personale assegnato; 
              c) della misura delle risorse materiali gestite; 
              d) della complessita' di gestione. 
              3. Alla rideterminazione  dei  posti  di  funzione  per
          sopravvenute  esigenze  organizzative  e   funzionali,   si
          provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel
          rispetto dei criteri di cui al comma 2. 
              4. Negli uffici individuati ai sensi del  comma  1,  la
          provvisoria  sostituzione  del   titolare,   in   caso   di
          impedimento o assenza, e' assicurata da  altro  funzionario
          dello stesso ruolo. 
              5. Nei limiti della dotazione organica, possono  essere
          conferiti  ai  dirigenti  generali  penitenziari,  per   un
          contingente non  superiore  a  cinque  unita',  compiti  di
          studio, di consulenza e di ricerca,  attivita'  valutativa,
          comprese  quelle  di  controllo  interno  ed  ispettivo  di
          particolare interesse per il Ministero. Gli stessi  compiti
          possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti
          delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore
          a quindici unita'. Restano ferme  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, e dell'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.".