Art. 43 Norme di raccordo 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti. 2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza. 3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 43: - Si riporta l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): "Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro di grazia e giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici.". - Si riportano gli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154): "Art. 2 (Funzioni dirigenziali). - 1. La carriera dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera e' regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario; b) attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonche' attivita' di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; c) coordinamento e trattazione delle attivita' di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro; d) attivita' finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di: 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari; 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita' della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettivita'; 3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio; 4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorita' giudiziaria, provvedimenti limitativi della liberta' personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari; 5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza; e) attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita' operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto; f) attivita' di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie; g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni; h) attivita' di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento; i) attivita' di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita' prestata negli ambienti penitenziari; j) attivita' di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna. "Art. 9 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A. 2. Con lo stesso decreto, e' definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto: a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati; b) del personale assegnato; c) della misura delle risorse materiali gestite; d) della complessita' di gestione. 3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2. 4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, e' assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo. 5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un contingente non superiore a cinque unita', compiti di studio, di consulenza e di ricerca, attivita' valutativa, comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore a quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".