Art. 42. Soggetti e materie di relazioni sindacali 1. La contrattazione integrativa per le Universita' si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 e' nominata dal Consiglio di amministrazione ed e' presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro delegati. Nelle Aziende Ospedaliere Universitarie la delegazione datoriale e' nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato, tra i quali e' individuato il presidente. 3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 63 tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri di utilizzo della quota riservata al Fondo derivante da attivita' in conto terzi o da programmi e progetti comunitari; c) i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche di cui agli articoli 64 e 66; d) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; e) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; f) i criteri per la determinazione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita' di cui all'art. 91, commi 2 e 4 del CCNL del 16 ottobre 2008; g) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; i) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; j) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti con disabilita'; k) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale della categoria EP; l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 56; n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16 ottobre 2008; o) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'Ateneo; p) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003 nonche' individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, tale limite. 4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 (contrattazione integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere i), j), l), m), n), o), p). 5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 (contrattazione integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k). 6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001; e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale della categoria EP; f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale della categoria D di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 ed alla categoria EP; g) le linee generali dei piani per la formazione del personale; h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi. 7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) i regolamenti di ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) i piani triennali dei fabbisogni di personale; c) i dati sugli andamenti occupazionali; d) i dati sui contratti a tempo determinato, sui contratti di somministrazione a tempo determinato e sulle altre tipologie di lavoro flessibile.