Art. 43 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere  presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  giorno  successivo
alla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso  nel  Bollettino
Ufficiale del personale del  Ministero  dell'interno,  esclusivamente
attraverso l'apposita procedura informatica  disponibile  secondo  le
modalita' stabilite nel bando di concorso. 
  2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: 
    a) il cognome, nome, luogo e data di nascita; 
    b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio; 
    c) la qualifica rivestita e l'anzianita' complessiva di effettivo
servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande; 
    d)   il   titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in  cui  e'  stato
conseguito, per coloro che ne sono gia' in possesso; 
    e) di  non  aver  riportato,  nei  tre  anni  precedenti  giudizi
complessivi inferiori a «distinto»; 
    f) di  non  aver  riportato  nell'anno  precedente,  la  sanzione
disciplinare della pena pecuniaria; 
    g) di non aver riportato nei tre  anni  precedenti,  la  sanzione
disciplinare della deplorazione; 
    h) di non aver riportato nei cinque anni precedenti, la  sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio; 
    i)  la  lingua  straniera,  tra  quelle  indicate  nel  bando  di
concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame; 
    l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. 
  3. I candidati in possesso dell'attestato di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono  concorrere  ai  posti   riservati,   dovranno,   altresi',
specificare la lingua, italiana o tedesca, nella  quale  preferiscono
sostenere  le  previste  prove  d'esame   consegnando   la   relativa
certificazione prima delle stesse.