Art. 43 Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, le parole «Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),» e le parole «nell'Indice PA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»; b) al comma 3, secondo periodo, le parole «La pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni».
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell' Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».