Art. 43
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «Le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b),» e le parole «nell'Indice PA» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «La pubbliche
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche
amministrazioni».
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo
della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento
puo' essere, altresi', reso disponibile previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo
stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E'
in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo
fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell' Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».