Art. 43 
 
Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e
  prevenzione     (Articolo     19, legge     225/1992;      Articolo
  6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) 
 
  1. Le risorse per lo svolgimento delle attivita'  di  previsione  e
prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento  della  protezione
civile iscritte nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  provenienti  dallo  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo  nazionale  di
protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione». 
  2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce
ad  altre  amministrazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione   di
specifici piani, programmi e progetti sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nello  stesso  anno  di
riferimento con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
alle pertinenti unita' di voto dei relativi stati di previsione.